Min. Interno - Circ. 25/01/2019 n. 666 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
n. 666
25 gennaio 2019
Oggetto: Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 7132 in data 16/10/2018 con la quale è stata segnalata l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, modificando e integrando la legge n. 91 del 1992 .
Al riguardo, si ribadisce che il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, come già risulta nel sistema informativo Sicitt, debitamente adeguato.
Tale termine si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non ancora definiti alla data del 5 ottobre 2018, cioè non ancora conclusi con provvedimento espresso, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso risulti non ancora spirato.
Dalla medesima data del 5 ottobre 2018 il nuovo importo del contributo al cul pagamento sono soggette le istanze di cittadinanza è di 250 euro.
Sempre a far data dal 5 ottobre u.s. viene abrogata la disposizione ( art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992 ) che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza medesima.
Ne consegue che non si configura più il silenzio assenso dell'Amministrazione sulla domanda dello straniero coniugato con un cittadino italiano allo scadere dei termini e resta invece impregiudicato il potere di negare la cittadinanza, anche dopo lo spirare del limite temporale, con il logico riespandersi della giurisdizione amministrativa.
Il recente provvedimento normativo in oggetto, in sede di conversione in legge, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 , a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed Enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all' articolo 4 bis del d. lgs. n. 286/1998 e al DPR n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
Si rappresenta che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate.
Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicitt, codesti Uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.
A partire dal 5 dicembre 2018 è stata inoltre stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124 , la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero.
Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare i Sindaci e le Rappresentanze consolari interessati al rispetto degli adempimenti di competenza.
Infine le nuove disposizioni introducono anche l'istituto della revoca della cittadinanza, conseguita per matrimonio, residenza ed elezione al diciottesimo anno d'età, da adottarsi a cura di questa Direzione Centrale, alle condizioni e nelle specifiche fattispecie di condanna irrevocabile per reati in materia di terrorismo ed eversione.
Si confida nella consueta attenzione alle indicazioni fornite, che verranno debitamente riportate nel sistema informativo Sicitt, e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.
Si segnala in proposito l'opportunità di rivolgere quesiti e richieste di informazioni di carattere giuridico-amministrativo e organizzativo a questa Direzione Centrale, limitando le segnalazioni all'Ufficio VI-Sistema Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione alle questioni di natura squisitamente tecnico-informatica.
II DIRETTORE CENTRALE
Rabuano
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