False attestazioni sull'identità personale ad un incaricato di Pubblico Servizio

La condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca agli organi di polizia false dichiarazioni sulla propria identità, considerando che dette dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, risulta atta ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 C.P., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, Gorizia, Rv. 249707).

Di fatto si riterrebbe più opportuna la connotazione ex. art. 496 C.P. verso tutti quei casi in cui l'attestazione mendace non sia mirata alla sola elusione dell'identificazione da parte del P.U., ad esempio in pronto soccorso fornire false generalità ad un infermiere di triage per eludere controlli o oneri di spesa sanitaria, nel precetto dell'art. 496 vengono infatti ricompresi anche soggetti incaricati di un pubblico servizio.

(M. Seclì)

Cass. pen. sez. VII Ord. n. 22766 10/05/2017

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