Cons. di Stato - Sent. 27/09/2016 n. 3971

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27/09/2016, n. 3971

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7050 del 2010, proposto da:

Società B. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Nania e Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Gudrun Agostini, Bianca Maria Giudiceandrea, Laura Polonioli e Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Flaminia, 79;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00217/2009, resa tra le parti e concernente: diniego concessione edilizia, risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Roberto Nania e Giampiero Placidi;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

PREMESSO che, a fronte della manifesta infondatezza dell'appello, si ravvisano i presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

RITENUTO che il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, correttamente ha respinto il ricorso n. 77 del 2007, proposto dalla B. s.a.s. avverso il provvedimento dell'assessore all'urbanistica del Comune di Bolzano n. 89581/06 del 21 dicembre 2006 - con il quale, in conformità al parere della locale commissione edilizia del 20 dicembre 2006 (pure impugnato), era stata respinta l'istanza dell'odierna appellante, in qualità di proprietaria della p.ed. 2819 e della p.f. 895/21 in C.C. Gries, volta al rilascio di concessione edilizia avente per oggetto il trasferimento della cubatura ad uso residenziale (mc 1.300) realizzata sul lotto di proprietà (di ca. 900 mq) ubicato in zona residenziale di tipo 'B' ed in area classificata ad elevato rischio geologico 'R3' nella mappatura delle aree a rischio, dalla menzionata p.ed. 2819 alla p.ed. 1353/4 in C.C. Gries situata in zona di verde agricolo -, in quanto:

- il comma 13, secondo periodo, dell'art. 107 (rubricato "Il verde agricolo, alpino e bosco") della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.), per quanto qui interessa, nella versione vigente all'epoca dell'adozione degli atti impugnati, ai primi due periodi del comma 13 recita(va) testualmente: "(13) Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari, nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco, possono essere demolite e ricostruite nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze senza modifica della destinazione preesistente. Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell'art. 66 ossia, su terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti; n. d. e. possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale";

- la gravata sentenza e, a monte, gli impugnati provvedimenti comunali a ragione hanno rilevato il contrasto dell'istanza con la citata disciplina urbanistica applicabile ratione temporis, dovendosi la stessa interpretare nel senso che il trasferimento di cubatura in zona di verde agricolo, nell'ipotesi di costruzioni insistenti su terreni di cui al comma 3 dell'art. 66 l. urb. prov., fosse previsto esclusivamente per le costruzioni già esistenti nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco, e non anche per le costruzioni esistenti in altre zone urbanistiche, quali le zone residenziali, e che, in particolare, nelle ipotesi in questione non fosse consentito il trasferimento della cubatura da zona residenziale in zona di verde agricolo (quale richiesto nel caso di specie);

- in tal senso depone un'interpretazione logico-sistematica del secondo periodo del comma 13 dell'art. 107 l. urb. prov., collocato all'interno dell'articolo della legge urbanistica provinciale disciplinante le zone di verde agricolo, alpino e bosco, il quale, anche nella parte in cui contiene norme relative a fabbricati rurali, ad aziende agricole o ad aziende svolgenti attività strumentali a quella agricola, oppure regolamenta situazioni di fatto esistenti nel verde agricolo, è volto dettare, sotto il profilo urbanistico, una disciplina speciale del verde agricolo e delle ivi consentite attività di trasformazione urbanistico-edilizia, tesa a preservare, per quanto possibile, l'integrità degli insediamenti agricoli e, più in generale, dell'assetto economico-sociale di tipo rurale connotante ampie aree della Provincia, costituente la base non solo del settore agricolo e delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche di quello, altrettanto strategico nell'economia provinciale, del turismo;

- la disposizione che prevede la possibilità del trasferimento della cubatura relativa alle costruzioni esistenti site nelle zone di verde agricolo in aree a rischio di pericolo geologico ad altro sito del verde agricolo nell'ambito dello stesso territorio comunale, per le esposte ragioni da ritenersi già contenuta nel testo dell'art. 107, comma 13, l. urb. prov. vigente al momento dell'adozione degli atti qui impugnati, ha formato oggetto di un successivo chiarimento normativo attraverso l'introduzione del comma 13-bis dell'art. 107, ad opera dell'art. 22, comma 10, l. prov. 2 luglio 2007, n. 3, che, al fine di fugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disposizione in esame alle sole costruzioni esistenti nel verde agricolo (dubbio, che poteva sorgere da una non corretta lettura, atomistica e asistematica, del secondo periodo dell'originario comma 13), ha chiarito, con norma di sostanziale valenza ricognitiva, l'applicabilità della menzionata disciplina alle sole costruzioni esistenti nel verde agricolo, nel verde alpino o in zona boschiva, prevedendo testualmente: "(13/bis) Nei seguenti casi, costruzioni situate nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite in altra sede nel verde agricolo nell'ambito dello stesso territorio comunale: a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell'art. 66; b) ...";

- invece, le costruzioni esistenti in zone diverse dal verde agricolo, alpino e bosco, ricadenti in aree ad alto rischio geologico, sono assoggettate alla disciplina generale di cui all'art. 1, comma 5, d.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5 (Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale);

- la sopra evidenziata ratio normativa sottesa alla disciplina speciale posta dall'art. 107, comma 13, l. urb. prov., esclude i dubbi di costituzionalità sub specie di violazione dell'art. 3 Cost. , sollevati dall'odierna appellante;

- come, poi, correttamente rilevato dal T.r.g.a., l'eventuale illegittimo rilascio di una concessione edilizia con trasferimento di cubatura da zona residenziale a rischio geologico, intervenuto pochi mesi prima dell'adozione dei qui impugnati provvedimenti in favore di altro richiedente - in disparte il difetto di prova circa la natura omogenea della fattispecie concreta rispetto a quella sub iudice -, giammai giustifica la pretesa all'applicazione dell'identico trattamento anche al caso in esame, dovendosi per contro valutare i presupposti per l'eventuale annullamento d'ufficio (o per l'applicazione di altri rimedi apprestati dall'ordinamento) della concessione rilasciata in modo illegittimo nell'invocato caso analogo;

- parimenti corretta è la reiezione della censura di difetto di motivazione, essendo dal tenore degli impugnati provvedimenti chiaramente ricostruibile l'iter logico-argomentativo posto a base del diniego, così come infondata è la censura di violazione delle garanzie partecipative sotto il profilo dell'asserita omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di concessione edilizia, attesa, per un verso, la natura vincolata delle valutazioni da compiere in sede di decisione su un'istanza volta al rilascio di un titolo edilizio e considerato, per altro verso, che nel caso di specie la società ricorrente, prima di presentare la domanda di concessione edilizia, aveva chiesto un parere preventivo al Comune, evaso con due note in cui la stessa era stata resa edotta dell'interpretazione comunale della disciplina provinciale ad essa sfavorevole, ribadita nell'atto di diniego, con conseguente sostanziale osservanza della garanzia del contraddittorio;

RITENUTO che, per le esposte ragioni, l'appello deve essere disatteso, a conferma della sentenza reiettiva del ricorso proposto avverso l'atto di diniego al trasferimento della cubatura da zona residenziale in zona di verde agricolo, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell'appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 7050 del 2010), lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; condanna la società appellante a rifondere al Comune di Bolzano le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli