T.A.R. Lombardia - Sent. 06/12/2013 n. 1095

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 06/12/2013, n. 1095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2011, proposto da:

R.O. anche per l'impresa individuale Costruzioni di R.O., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brambati, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Paganora, 9;

contro

Comune di Romano di Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Ballerini e Mario Viviani, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio del primo, viale Stazione, 37;

per l'annullamento

del Provv. del 11 gennaio 2011, n. 537, notificato il 20 gennaio 2011, di diniego definitivo della domanda di permesso di costruire e di tutti gli atti connessi;

nonché per la condanna

del Comune di Romano di Lombardia al risarcimento del danno subito per l'inadempimento della convenzione di lottizzazione e/o, in via di estremo subordine, all'indennizzo in favore del ricorrente medesimo per l'arricchimento ingiustificato conseguito dal mancato rispetto della suddetta convenzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romano di Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Il ricorrente espone che la sig.ra R.E.C. ha sottoscritto, in data 9 novembre 2004, una convenzione urbanistica per piano di lottizzazione, il cui art. 15 obbligava la suddetta signora alla cessione al Comune di un'area complessiva di 14.687 mq a fronte dell'edificazione prevista dal piano di lottizzazione da attuarsi nel termine decennale per la presentazione dei permessi di costruire.

Con due separati atti notarili (uno del 2005 e uno del 2006), il ricorrente ha acquistato dalla sig.ra C. alcuni mappali, subentrando nella posizione giuridica della stessa, la quale, nel frattempo, con atto del 23 novembre 2007 ha ceduto gratuitamente al Comune le aree suddette.

Nel corso del 2008, però, il Comune ha adottato un nuovo PGT, il quale solo apparentemente avrebbe fatto salve le previsioni di cui ai piani attuativi che avevano già formato oggetto di convenzione, mentre in realtà, mutando la classificazione delle aree da C1 a Zone PcR1, ha ridotto le potenzialità edificatorie di tali zone.

Di ciò il ricorrente è stato portato a conoscenza solo quando, dopo aver presentato domanda di permesso di costruire sulla scorta del piano attuativo "C.", il Comune ha provveduto a comunicare il preavviso di diniego in ragione della previsione di un intervento edificatorio per complessivi 1393,54 mq, contro i 973,19 mq risultanti ammissibili sulla scorta dell'indice di fabbricabilità previsto per le zone PcR1, pari a 0,55 mq/mq.

Nonostante il ricorrente abbia evidenziato come la volumetria progettata fosse conforme al piano di lottizzazione C., i cui termini per l'attuazione non erano ancora scaduti, il Comune ha definitivamente rigettato la domanda di permesso di costruire, rilevando come il Piano Attuativo C. non rientrasse tra quelli (evidenziati nel nuovo PGT con la sigla PA seguita da un numero) sottratti all'applicazione immediata della nuova disciplina.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il proprietario dei terreni ha notificato il ricorso in esame, deducendo:

1. l'illegittimità dell'impugnato diniego per carenza di motivazione, in quanto nel PGT non sarebbe rinvenibile alcuna motivazione della scelta di non includere il piano attuativo C. tra quelli in corso di attuazione e quindi sottratti alla nuova disciplina. Tale obbligo di motivazione sarebbe stato, nel caso di specie, ancora più pressante in ragione della legittima aspettativa vantata dall'odierno ricorrente in ragione della convenzione di lottizzazione già stipulata e della cessione della proprietà al Comune da parte dell'originaria lottizzante, dante causa del ricorrente. Dal vizio di carenza di motivazione sarebbe affetto, dunque, l'impugnato diniego, in quanto lo stesso conterrebbe il mero richiamo alle nuove disposizione del PGT, ancora una volta senza dare conto delle motivazioni sottese che hanno determinato l'asseggettamento alla nuova disciplina urbanistica;

2. violazione dell'art. 11 della L. n. 241 del 1990, dal momento che la convenzione di lottizzazione può essere ricondotta alla categoria dell'accordo sostitutivo del provvedimento. Conseguentemente lo ius variandi sarebbe ammissibile solo a seguito della puntuale rappresentazione di un sopravvenuto interesse pubblico che, nel caso di specie, mancherebbe completamente;

3. violazione dell'art. 28 della L. n. 1150 del 1942 e dell'art. 7 del Piano delle Regole allegato al PGT del 2008, nonché degli artt. 11 e 46 della L.R. della Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005. Tali violazioni sarebbero derivate dall'errore materiale consistito nel ritenere che i terreni acquistati dall'odierno ricorrente ricadessero in aree ex B1 e non ex C1, in quanto la convenzione C. non sarebbe più stata vigente, senza dare conto di alcuna ragione per cui il Comune è addivenuto a tale erronea conclusione;

4. contraddittorietà tra provvedimento di diniego e PGT, in quanto non sarebbe dato comprendere se il piano C. sia stato ritenuto non più vigente o vigente, ma non incluso tra quelli sottratti all'immediata applicazione della nuova disciplina;

5. disparità di trattamento con i soggetti interessati da altri piani di lottizzazione, fatti salvi;

6. violazione del principio di affidamento qualificato e/o aspettativa edificatoria tutelata dalla Convenzione.

In ragione di tutto ciò il ricorrente ha richiesto il risarcimento dei danni consistenti nella riduzione del valore dell'intervento edificatorio, oltre che in tutte le spese progettuali e di quelle necessarie al riadeguamento del progetto.

Il Comune, in vista della pubblica udienza, ha eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso, laddove tende ad ottenere l'annullamento del PGT nella parte in cui ha ritenuto che, essendo stati realizzati 21000 dei 26000 metri cubi di edificazione previsti dal pianto attuativo cui fa riferimento parte ricorrente ed essendo stato l'assetto urbanistico dell'ambito interamente definito quanto ad urbanizzazione e configurazione dei lotti, l'area dovesse essere qualificata come PcR1 ad assetto consolidato, con un'edificazione residua di 0,55 mq/mq). Tale previsione, seppur risalente al 2009 (il PGT è stato approvato con deliberazioni nn. 20, 21 e 24 del 18/20 aprile 2009), non è mai stata censurata se non dopo la comunicazione del provvedimento di rigetto del permesso di costruire.

Il ricorso sarebbe, peraltro, infondato, in quanto non sarebbe ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, sia perché la zonizzazione imposta è stata motivata dalle ragioni sopra rappresentate, sia perché l'obbligo di motivazione sarebbe particolarmente affievolito rispetto alle scelte riguardanti l'uso del territorio.

Parte ricorrente ha, quindi, sostenuto la ricevibilità del ricorso, in quanto notificato nel termine di sessanta giorni decorrenti da quando ha avuto piena conoscenza della disciplina limitante contenuta nel nuovo PGT e cioè dalla notificazione del definitivo diniego del permesso di costruire. Così ammesso il ricorso, lo stesso sarebbe fondato per i motivi già ampiamente esposti nel ricorso e richiamati nella memoria depositata il 12 novembre 2013.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2013 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune, la scelta (operata in sede di pianificazione) di superare la disciplina di cui alla convenzione precedentemente stipulata dalla dante causa dell'odierna ricorrente e sottrarre alla possibilità di attuazione della stessa l'ultima parte residua di un grande piano di lottizzazione - in considerazione del fatto che le opere di urbanizzazione sarebbero state realizzate e l'assetto del territorio delineato, essendo stata realizzata la maggior parte della cubatura consentita- appare, invero, non rispondere a criteri di logicità e ragionevolezza. Ciò anche in considerazione della sua lesività degli obblighi assunti dal Comune all'atto della sottoscrizione della convenzione ed integralmente rispettati dalla parte privata (che aveva da tempo ceduto le aree destinate a rimanere in mano pubblica), senza, peraltro, rappresentare un preminente interesse pubblico a giustificazione del superamento dell'accordo stipulato.

Tale previsione urbanistica, però, non è stata tempestivamente impugnata. Anzi, essa non risulta affatto impugnata. Il ricorso in esame, infatti, non indica il PGT tra gli atti di cui è chiesto l'annullamento ed anche in sede di precisazione delle conclusioni non è chiesto l'annullamento in parte qua del Piano di Governo del Territorio.

In ogni caso, anche se si volesse dare rilevanza ad un'impugnazione implicita o comunque estrapolabile dal contenuto del ricorso, a prescindere dall'epigrafe e dalle conclusioni, essa sarebbe tardiva, in quanto non vi è dubbio alcuno che i vincoli derivanti dall'approvazione di un nuovo strumento urbanistico debbano essere censurati nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso, dovendosi presumere che ogni interessato ne abbia avuto piena conoscenza sin da tale data.

Pertanto il provvedimento censurato, che costituisce puntuale applicazione della prescrizione del PGT medio tempore entrato in vigore, appare immune dai vizi dedotti, essendo sufficientemente ed adeguatamente motivato con il mero richiamo alla zonizzazione imposta dal nuovo strumento urbanistico. Difetto di motivazione, disparità di trattamento ed illogicità sono censure che avrebbero dovuto essere dedotte con riferimento alla previsione del nuovo PGT, mentre non sono ravvisabili in relazione al provvedimento attuativo di esso.

Ciò esclude la configurabilità di una condotta illecita e, quindi, dei presupposti per il riconoscimento del richiesto risarcimento del danno ovvero di un, non meglio precisato, indennizzo.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, in ragione di quanto più sopra rappresentato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

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