DPR 495/92 - Art. 098 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

98. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi.

1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.

2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).

Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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