DPR 495/92 - Art. 096 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

96. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria.

1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.

2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.

3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento planoaltimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.

4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.

5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).

6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig.II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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