DPR 495/92 - Art. 224 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 224 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi (380)

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. (381)

2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. (382)

4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ± 45 gradi in orizzontale.

5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ± 10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.

6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente non angoli rispettivamente di ± 45 gradi e di ± 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. (383) (384)

7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. (385)

8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.

9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4. (386)

10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'art. 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.


(380) A norma dell'art. 130, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il testo del presente articolo è stato sostituito dal testo del successivo articolo 225.

(381) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(382) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(383) A norma dell'art. 130, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 6 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati.

(384) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(385) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(386) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.69 cds, art.68 cds

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