DPR 495/92 - Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori (450)

1. La targa di cui all'art. 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.


(450) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.97 cds

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