DPR 495/92 - Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;

d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.

2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.97 cds

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