DPR 495/92 - Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.

2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione. (625) (627)

3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario. (626)

4. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'art. 54 del codice.

5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'art. 12, comma 1, lettere a) e f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'art. 12, comma 3, del codice.

6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'art. 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.


(625) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(626) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(627) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

Tags: reg cds - titolo 5, pneumatici invernali, dpr 495/1992, art.175 cds

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