C.d.S. - Art. 057 - Macchine agricole

Codice della strada

Art. 57 - Macchine agricole [1] [2] [3] [4]

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,[5] nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio [6].[7]

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché [8] azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;[9] possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 206, 207, 208, 209 e 210.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[3] L'art. 235, comma 8 prevede che alle macchine agricole e alle macchine operatrici in merito sia alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, circolazione, revisione e targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli autoveicoli. Vedi in particolare il D.M. 2.5.2001.

[4] Le macchine agricole i componenti e le entità tecniche prodotte in serie sono soggette: ai sensi dell'art. 107 c.d.s., comma terzo, all'omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA; alle procedure di omologazione dei veicoli ai sensi del D.M. n. 277/2001 che ha riunito le procedure di omologazione dei veicoli e delle macchine agricole in unica norma; alle prescrizioni di specifiche direttive della UE relativamente a velocità massima, livello sonoro, inquinamento del motore, campo di visibilità, retrovisori, frenatura, sterzo, sedile del conducente e dell'accompagnatore, posto di manovra, protezione da capovolgimento, perturbazioni radioelettriche, ecc.; al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del costruttore del veicolo per ciascun veicolo prodotto in serie e di tipo omologato.

[5] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Periodo aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[7] Il DTT ha riconosciuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici fin dal 1960 (vedi circolare DTT 20.5.1960 n. 84/60, circolare DTT 26.11.1982, prot. n. 2317/4210, circolare DTT 23.8.1990 n. 107/90, circolare DTT 24.4.2007, prot. n. 39075/DIV3/B4210, circolare 30.3.2009, n. 32004/DIV2/B). Tuttavia, per effetto del D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201 l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio è ora espressamente previsto dal c.d.s. . Importanti chiarimenti sulla portata dell'integrazione all'art. 57 c.d.s. sono stati forniti dal M.I.T. con circolare 26.5.2009, n. 53840/DIV2/B.

[8] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Secondo la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/21931/103/38 del 14.3.2000 i rimorchi agricoli possono trasportare prodotti agricoli e di uso agrario, nonché attrezzature destinate all'esecuzione delle attività agricole ma non macchine agricole o macchine operatrici.

Tags: cds, art.57 cds

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