C.d.S. - Art. 085 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Codice della strada

Art. 85 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone [1]

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.[2] [3]

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:[4] [5]

a) i motocicli con o senza sidecar;

b) i tricicli;

b-bis) i velocipedi;[6]

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.[7]

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso [8] ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 e, se si tratta di autobus, da euro 422,00 a euro 1.695,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.[9]

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[10]

 


[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120; legge 21.2.2014 n. 9 di conversione del D.L. 23.12.2013 n. 145.

[2] Il servizio di noleggio con conducente rientra tra i servizi pubblici non di linea, cioè tra quei servizi finalizzati, dietro richiesta, al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso.

[3] Vedi: legge 15.1.1992 n. 21 che regolamenta gli autoservizi pubblici non di linea costituiti dal servizio di noleggio con conducente e di taxi con autovettura, motocarrozzetta, motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici di persone e veicoli a trazione animale; legge 11.8.2003 n. 218 che regolamenta il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

[4] Per il servizio del trasporto scolastico, vedi D.M. 31.1.1997 e circolare applicativa della DGMCTC 11.3.1997 n. 23/97.

[5] Comma così sostituito dall'art. 9 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] Lettera inserita dall'art. 13-bis del D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni nella legge 21.2.2014 n. 9

[7] La circolare 12.4.1994 n. 46/94 della DGMCTC prevede il ritiro delle targhe quando un autobus resti privo della licenza.

[8] Parole inserite dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[9] Le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni, a seguito a pubblico concorso, alle singole persone fisiche che abbiano dimostrato, tra gli altri requisiti, anche la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà o leasing e che abbiano la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

[10] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

Tags: art.85 cds

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