C.d.S. - Art. 092 - Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Codice della strada

Art. 92 - Estratto dei documenti di circolazione o di guida [1]

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,[2] e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.[3]

3. Chiunque abusivamente [4] rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[5]

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Articolo modificato da: legge 4.1.1994 n. 11; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Vedi: legge 8.8.1991 n. 264 modificata ed integrata dalla legge 4.1.1994 n. 11 e dalla legge 29.7.2010 n. 120; D.M. 11.11.2011; circolare 13.7.2002 n. 20086; circolare 16.5.2012 n. 13546; circolare 11.10.2012, n. 27520.

[3] Comma prima modificato dall’art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato della G.U. 3 marzo 1994, n. 51 e poi così sostituito dall'art. 10 della legge 29.7.2010 n. 120.

[4] Relativamente a come debbano interpretarsi i termini "chiunque" e "abusivamente", vedi circolare Ministero dell'interno 21.8.2003 prot. n. M/2413-33.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 legge 4.1.1994 n. 11.

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