C.d.S. - Art. 094 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

Codice della strada

Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario [1] [2]

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.[3]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione [4].[5]

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711,00 a euro 3.554,00.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.776,00.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 [6].[7]

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis [8] ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.[9]

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.[10]



[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, c. 18, legge 27.12.1997 n. 449 (finanziaria 1998) e poi modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Per le disposizioni applicative, oltre all'art. 247 regolamento c.d.s., vedi: circolare DGMCTC 16.9.1993, prot. 2915/4310(6)-DC IV A086 e s.m.i. sulle prime disposizioni applicative del nuovo Codice relativamente ai documenti di circolazione e immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; circolare DGMCTC 22.1.1997 n. 5/97 sulle semplificazioni procedurali della domanda di immatricolazione e trasferimenti di proprietà; circolare DGMCTC n. 200/93 del 30.11.1993 relativa al trasferimento di proprietà da parte dei commercianti.

[3] Per effetto dell'art. 7 D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. nella legge 4.8.2006 n. 248, l'autentica dell'atto relativo al trasferimento di proprietà di veicoli usati è stata affidata ad altri soggetti (uffici comunali, STA, studi di consulenza abilitati, uffici dell'ACI-PRA e UMC) rispetto ai notai, precedentemente previsti in via esclusiva.

[4] Vedi il decreto del Ministro delle finanze 29.4.1994 che ha previsto l'obbligatorietà dell'indicazione dei numeri di codice fiscale degli interessati nelle istanze da presentare alla MCTC.

[5] Comma prima modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] L'art. 11 cc. 5 e 6 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che vanno disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del c.d.s. anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Il regolamento è stato poi approvato con DPR 28.9.2012 n. 198. La concreta applicazione della presente sanzione  è divenuta operativa dal 4.12.2014 a seguito emissione di ulteriori disposizioni applicative: circ. MIT 6.12.2012 prot. n. 33691; circ. MIT 10.7.2014 prot. 15513; circ. MIT 27.10.2014 prot. 23743; circ. Min. dell’interno 31.10.2014 prot. 300/A/7812/14/106/16.

[7] Comma inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Parole così sostituite dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

[10] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

Tags: tasse automobilistiche, cds, art.94 cds

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli