C.d.S. - Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Codice della strada

Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale [1] [2] [3]

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.[4] [5] [6]


[1] Vedi art. 341 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[3] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

[4] Vedi decreto interministeriale 11.8.2004, n. 246 modificato dal DI 5.1.2006, n. 45 che ha disciplinato il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

[5] Vedi anche il D.D. 2.5.2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale ANAS e il D.D. 4.9.2008 del Ministero della Giustizia concernente l'istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.

[6] Vedi anche circolari esplicative: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17.5.2005, n. 2795/M300 e s.m.i.; Ministero dell'interno DGAGUTG 1.3.2005, n. 9.

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