C.d.S. - Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(In vigore dal 01/01/2020)

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (1)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00.

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(1) Comma modificato con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente testo era:

"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri."

Tags: cds, cessazione della circolazione, art.103 cds

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