C.d.S. - Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate

Codice della strada

Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate [1] [2]

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.[3]

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato [4] della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana,[5] del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano [6] e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano [7].[8]

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza [9] [10].

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.[11]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 28.6.1995, n. 251 conv. nella legge 3.8.1995, n. 351; legge 27.12.1997, n. 449; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del D.L. 1.4.2005, n. 45.

[2] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

[3] Vedi circolari n. 77/93 del 14.4.1993 e n. 288/93 del 9.12.1993 del M.I.T.

[4] Le parole "ai sensi dell'art. 12, comma 1," sono state soppresse dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

[5] Parole inserite dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 ora così sostituite dalla legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del decreto-legge 1.4.2005, n. 45.

[6] Parole inserite dall'art. 5 del D.L. 28.6.1995, n. 251 conv., con mod., nella legge 3.8.1995, n. 351.

[7] Parole aggiunte dall'art. 17, comma 28, della legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998).

[8] Comma, prima modificato dall'art. 5, D.L. 28.04.1995, n. 251, poi modificato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449, e successivamente così modificato dall'art. 8 quinquies, D.L. 31.03.2005, n. 45, con decorrenza dal 01.06.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.".

[9] Periodo aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Relativamente alla interrelazione fra sospensione della patente civile e di quella militare vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-3 del 13.3.2000.

[11] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

Tags: patente militare, cds, art.138 cds

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