C.d.S. - Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Codice della strada

Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida [1] [2] [3]

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico [4] delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza [5] o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [6] o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.[7] In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici [8] [9].[10]

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.[11]

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente [12].[13]

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter [14] deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.[15] La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia [16].[17]

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze [18] [19];

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati [20].[21] adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis) [22]

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale [23].[24]

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi [25] [26].[27]

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.[28]

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.[29]

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;[30]

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri [31]. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.[32] Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D [33].

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.[34]

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.


[1] Vedi il D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 che recepisce la terza direttiva sulla patente di guida.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; legge 7.12.1999, n. 472; legge 22.3.2001, n. 85; legge 30.3.2001, n. 125; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 28.11.2005, n. 246; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[3] A norma dell'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138, gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell'art. 442, c.p.c., avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell’ art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] La parola "dell'Ente" è stata soppressa dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] Parole inserite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] Parole aggiunte dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120

[8] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[9] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[10] L'art. 23 cc. 2 e 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che: le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici, venga disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi emanato con D.D. 31.1.2011 e modificato con D.D. 26.7.2011 prot. n. 22563; le spese relative all'attività di accertamento di cui al comma 2, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

[11] Comma aggiunto dall'art. 32, L. 07.12.1999, n. 472, poi così modificato dall'art. 3, L.22.03.2001, n. 85, con decorrenza dal 15.04.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "2- bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.".

[12] L'art. 23, c. 4 e c. 5, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che le disposizioni del primo e terzo periodo di questo comma 2-ter si applichino, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nel medesimo comma 2-ter, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120, col quale devono essere stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le CML. Come noto i predetti termini sono puramente ordinatori.

[13] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole così sostituite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] La durata di validità dei certificati medici era stata estesa a sei mesi per effetto dell'art. 41 DPR n. 445/2000. Vedi anche circolare DTT 5.7.2001 prot. 1254/M352. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 119, c. 2, c.d.s., dalla legge n. 120/2010, le quali prevedono ora che le certificazioni mediche in parola possano essere rilasciate anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione, non sono più applicabili le disposizioni del citato art. 41 DPR n. 445/2000 alle certificazioni suddette: ciò determina la reviviscenza dell'originaria validità di tre mesi. Vedi anche circolare DTT 10.11.2010 prot. n. 90342/08.03/RU.

[16] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[17] Comma modificato prima dall'art. 15, D.P.R. 19.04.1994, n. 575 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.".

[18] Periodo aggiunto dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[19] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[20] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[21] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[22] Lettera dapprima inserita dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011) e successivamente soppressa dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35. Il testo era: "b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;".

[23] Lettera aggiunta dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[24] Alinea così sostituito dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[25] Vedi modulari per ricorsi in allegato alla circolare MCTC n. 131/1996 dell'8.10.1996.

[26] L'art. 7 della legge 3.4.2001, n. 138 ha previsto che gli accertamenti oculistici degli organi sanitari delle Ferrovie dello Stato sono impugnabili avanti al magistrato ordinario.

[27] Comma sostituito prima dall'art. 8 L. 28.11.2005, n. 246 con decorrenza dal 16.12.2005 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.".

[28] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.9.2003.

[29] Il comma, nonostante non formalmente abrogato, deve ritenersi non più applicabile a seguito delle modifiche apportate al comma 5, vedi circolare DTT prot. 71348 del 6.9.2010.

[30] Sui requisiti psicofisici previsti dal Regolamento al c.d.s. prevalgono quelli indicati nell'allegato III al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore, limitatamente a questa parte, dal 15.5.2011.

[31] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[32] Periodo così inserito dalla legge 30.3.2001, n. 125.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[34] Comma così sostituito dall'art. 60 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

Tags: cds, art.119 cds

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