C.d.S. - Art. 122 - Esercitazioni di guida

Codice della strada

Art. 122 - Esercitazioni di guida [1] [2] [3]

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.[4] [5]

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità [6].

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P".[7] Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida".[8] Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.[10] [11] [12]

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi art. 334 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120; legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5.

[3] Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mod., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.".

[5] L'art. 20 c. 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

[6] Con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35 è stato soppresso il seguente periodo: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.".

[7] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[8] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[9] L'art. 20 c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto un termine di tre mesi, dal 13.8.2010, entro cui adottare il D.M. e con l'articolo 11-bis della legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5 ne è stata prevista la disciplina sanzionatoria.

[10] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

[12] D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in legge 35/2012, art. 11-bis “2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

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