Autotrasporto: divieto per i conducenti di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo

Prendendo atto della recente sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 dicembre 2017, il Ministero dell'Interno ha recepito quanto espresso dalla Corte di giustizia che si è pronunciata in merito al periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo.

Secondo la Corte l'art. 8, paragrafo 8 del regolamento 561/2006 contiene manifestamente il divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo.

Il Ministero dell'Interno, rilevata pertanto la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, ritiene, d'intesa anche con il M.I.T., sentito in merito, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.

Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'art. 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento).

Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Vedi: Min. Interno - Circ. 30/04/2018 n. 300/A/3530/18/113/2 

 

 

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