Min. Interno - Circ. 31/05/2022 n. 300/STRAD/1/18199.U/2022 - Disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. SEGUITO

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di stato

Prot. n. 300/STRAD/1/18199.U/2022

Roma, 31 maggio 2022

OGGETTO: Disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. SEGUITO.

 

Si fa seguito alla circolare prot. 9865/2022 dello scorso 23 marzo con la quale sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, che ha apportato modifiche alla disciplina del codice della strada relativa alla circolazione sul territorio nazionale dei veicoli immatricolati all'estero.

Dopo questa prima fase di vigenza delle nuove disposizioni, introdotte dalla legge 238/2021, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti e disposizioni operative a vantaggio della uniformità nell'applicazione delle nuove norme, che sono illustrate nella scheda operativa allegata (all. A).

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

Allegato A

ILLUSTRAZIONI E CHIARIMENTI

1. Permesso provvisorio per lasciare il territorio nazionale

Nelle ipotesi previste dall'art. 93-bis, comma 7, cds in cui l'interessato chiede all'organo di polizia stradale procedente di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio nazionale, dovrà essere rilasciato uno specifico permesso che potrà corrispondere al modulo allegato (all. 1).

Tale autorizzazione, oltre che da parte dell'Ufficio al quale appartiene l'organo procedente [1], potrà essere rilasciata anche direttamente su strada in sede di accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 93-bis, comma 7, cds. In tale ultimo caso, il veicolo non dovrà essere sottoposto a sequestro ed il documento di circolazione non dovrà essere ritirato.

2. Inserimento nella banca dati delle forze di polizia SDI

Come indicato nel paragrafo 2.3.3 della circolare del 23 marzo 2022, l'art. 93-bis, comma 2, secondo periodo, prevede l'obbligo di registrazione nel REVE (registro veicoli esteri) istituito presso il PRA, quando la disponibilità del veicolo straniero da parte di persona fisica o giuridica supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

A fine di rendere maggiormente efficace l'attività degli organi di polizia stradale, in occasione dei controlli stradali in cui il conducente esibisce un documento che attesta la disponibilità del veicolo per un periodo non superiore a trenta giorni, condizione nella quale non scatta l'obbligo di registrazione al REVE, è opportuno procedere all'inserimento nella banca dati SDI attraverso la procedura "segnalazioni", inserendo il nominativo del soggetto sottoposto a controllo, annotando gli estremi del veicolo (targa e nazionalità), e il periodo di disponibilità indicandone la data iniziale e quella finale.

In questo modo, qualora ad un successivo controllo in cui lo stesso conducente alla guida dello stesso veicolo, esibisca un nuovo documento che attesta la disponibilità del veicolo per un periodo non superiore a trenta giorni, sarà possibile verificare se la somma dei periodi di disponibilità supera trenta giorni, configurando la violazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 e 9 cds, in caso di mancata registrazione al REVE.

Anche il rilascio dell'autorizzazione per lasciare il territorio nazionale di cui al precedente paragrafo, dovrà essere oggetto di inserimento in SDI, al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di uscire dai confini nazionali entro 30 giorni dalla violazione, decorsi i quali il veicolo deve essere sottoposto a sequestro ai fini della confisca, come previsto dall'art. 93-bis, comma 7, cds. In questo caso è necessario procedere all'inserimento segnalando il veicolo, annotando gli estremi dell'autorizzazione e la data entro la quale lo stesso deve lasciare il territorio nazionale.

3. Verifica della registrazione presso il REVE

Durante l'attività di controllo stradale è sempre possibile procedere ad una verifica sulla corretta procedura di registrazione presso il REVE.

In sede di registrazione al [1] REVE al richiedente viene rilasciato una specifica attestazione comprovante l'avvenuta registrazione, nella quale sono riportati la targa straniera, la nazionalità il tipo di veicolo (autoveicolo, rimorchio o motoveicolo), il nome del soggetto che ha la disponibilità del veicolo e un codice identificativo univoco (ID) che ACI avrà attribuito al veicolo straniero, e che nella composizione corrisponde alle vecchie targhe italiane che riportavano la sigla della provincia [2].

In caso di problemi tecnici del sistema informativo di ACI, in attesa che si definisca la registrazione al REVE, all'interessato viene rilasciato un permesso provvisorio che sarà valido ai fini della circolazione fino alla data di scadenza riportata nel permesso stesso. [3]

La verifica dell'autenticità dell'attestazione di registrazione è possibile eseguirla attraverso la lettura del "QR Code" [4] presente nell'attestazione stessa. La scansione del "QR Code" rimanda al sito web di ACI, restituendo la copia dello stesso attestato. La verifica è possibile farla anche direttamente sul sito web di ACI, seguendo le indicazioni riportate nell'allegata nota (all. 2).

La verifica dell'autenticità del permesso provvisorio, invece, è possibile soltanto attraverso la lettura del "QR Code" presente nel permesso stesso che, anche in questo caso, rimanda al sito web di ACI restituendo la copia dello stesso permesso.

Si sottolinea, inoltre, che nella banca dati del PRA accessibile direttamente dagli organi di polizia stradale, immettendo il codice identificativo attribuito da ACI nel campo della targa, il sistema restituirà tutti i dati di registrazione al REVE, con gli estremi della targa estera e del soggetto che ne ha chiesto la registrazione, il quale, come previsto dall'art. 196, comma 1 cds, come modificato dalla legge 238/2021, risponde solidalmente delle violazioni commesse con il veicolo.

Su sito web di ACI nella pagina "servizi online" è disponibile anche una pagina dedicata in cui è possibile verificare quale sia il codice identificativo del veicolo straniero. Cliccando sul link "Cerca ID Veicolo Estero" si apre una pagina in cui devono essere inseriti il tipo di veicolo la targa estera e la nazionalità del veicolo.

Attraverso tale sistema potrà essere verificata anche la registrazione di un veicolo straniero senza necessità di verificare i documenti, come nel caso in cui il veicolo non è stato fermato, ovvero in caso di accertamento da remoto attraverso i dispositivi che lo consentono [5] prendendo nota della targa estera, della tipologia del veicolo e della sua nazionalità.

___

[1] Con le modalità indicate nel paragrafo 2.2.5 della circolare del 23 marzo 2022.

[2] Tutti i codici identificativi attribuiti da ACI ai veicoli stranieri iniziano con KR seguito da lettere e numeri.

[3] Nella prima fase di avvio del REVE i permessi provvisori saranno rilasciati con durata di 45 giorni. Una volta che le procedure si saranno consolidate, la durata di validità sarà ridotta a 30 giorni.

[4] Utilizzando qualsiasi applicazione scaricabile sullo smartphone per la scansione del QR Code.

[5] Ad esempio con il Tutor, con la rilevazione per gli accessi alle ZTL ecc...

Tags: art.93-bis cds, art.132 cds

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