Min. Infrastrutture - Circ. 13/05/2022 n. 15753 - Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada - Nuove istruzioni operative per il rilascio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 15753

Roma, 13 maggio 2022

OGGETTO: Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada - Nuove istruzioni operative per il rilascio

 

Si fa seguito alle circolari prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 e prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021, per aggiornare le istruzioni operative relative a quanto in oggetto.

Come è noto, la circolare prot. n. 29323 del 20 ottobre 2020 - dato atto del nuovo comma 8-bis in seno all'articolo 126 CdS e della necessità di implementazione delle funzioni necessarie alle CML per interrogare una patente al fine di consentire la "verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività", nonché di informatizzazione di tutte le fasi del procedimento relativo al rilascio del permesso provvisorio in parola da parte delle stesse -, disponeva che il permesso provvisorio di guida fosse rilasciato:

  • in via transitoria con le modalità già introdotte con circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020 (cd. permesso di guida provvisorio on line generato - attraverso l'apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio" presente sul Portale dell'Automobilista -, dal titolare della patente da rinnovarsi presso la CML previo accredito sul Portale stesso ed accesso con SPID, oppure da un'autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica per conto del richiedente);
  • a regime, dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc).

Con la circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021 si è disposto che dal 1° febbraio 2021 le CML potessero rilasciare i permessi di guida provvisori, secondo la procedura informatizzata ivi descritta e le relative fasi. Tuttavia la citata circolare prot. n. 2257 ribadiva che: "...(omissis)... a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino a data che sarà comunicata con successivo provvedimento di questa Direzione Generale, nella fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla più volte citata circolare prot. n. 18789 dell'8.07.2020, quanto dalle CML o dagli uffici delle stesse che saranno stati a tal fine abilitati a mezzo delle apposite su citate credenziali aggiuntive: tanto al fine di garantire la massima efficienza del servizio all' utenza nella naturale fase di sperimentazione ed addestramento dei nuovi soggetti preposti al rilascio.".

Precisava, infine, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio on line, di cui alla circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020, erano state implementate con le funzionalità di verifica dell'eventuale sussistenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che pertanto, sussistendone, il sistema avrebbe generato allegati conformi a quelle di cui agli allegati 3 o 4 della circolare 2257 del 22 gennaio 2021.

Tanto premesso, a distanza di oltre un anno da quest'ultima circolare, appare necessario riconsiderare le attuali procedure di rilascio sotto i seguenti profili:

  • progressiva transizione verso il regime definitivo;
  • superamento della logica emergenziale sottesa dalla circolare prot. n. 18789 dell'8 luglio 2020 e, per l'effetto, - ricollocazione della procedura di rilascio del provvedimento in parola - che costituisce a tutti gli effetti un titolo abilitativo alla guida, sia pure alle condizioni e nei limiti che gli sono propri - nell'ambito delle competenze dei soggetti istituzionalmente deputati al loro rilascio e quindi gli UMC, gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole, nonché le CML;
  • rivalutazione delle condizioni imposte dalla legge per il rilascio del premesso di guida in parola.

Pertanto, al fine di sistematizzare le disposizioni in materia, si dispone quanto segue.

* * *

L'articolo 126, co. 8-bis, CdS dispone che: "Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.".

Dal tenore letterale di quanto sopra riportato si evince che, ai fini dell'ottenimento di tale permesso di guida:

1) non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest'ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine: in parte de qua sono dunque modificate le precedenti istruzioni impartite.

È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio;

2) è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale;

3) è essenziale che non sussistano condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10;

4) il titolare della patente non deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

Pertanto, a decorrere dal 18 maggio 2022 e fermo restando quanto esposto nei punti da 1 a 4:

a) con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato dalle CML (ivi compresi gli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, debitamente muniti di credenziali ad hoc) sono confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati da 1 a 5). Per l'espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.

b) con riferimento al permesso di guida provvisorio rilasciato on line, attraverso l'apposita funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio" presente su Il Portale dell'Automobilista, a decorrere dal 18 maggio 2022 potrà essere richiesto esclusivamente tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente.

Limitatamente a tali soggetti, restano a tal fine confermate le istruzioni di cui alla circolare prot. n. 18789 dell'8 luglio 2020 come integrate dagli ultimi capoversi della circolare prot. n. 2257 del 22/01/2021 (e relativi allegati 3 e 4) con riferimento alla presenza di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il permesso di guida provvisorio rilasciato dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica è conforme al modello di cui all'allegato 1 della presente circolare, che reca in calce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'operatore dell'autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica dovrà firmare digitalmente: tanto ai fini dell'assunzione di piena responsabilità della corrispondenza dei dati digitati nell'apposita funzione preordinata al rilascio del permesso di guida in parola con quelli riportati nei documenti originali esibiti dal titolare del permesso stesso ed, in prima istanza, della sussistenza di una prenotazione presso una CML.

Il documento, firmato digitalmente, deve essere custodito, ed esibito a richiesta, a cura dell'autoscuola o dello studio di consulenza automobilistica che lo ha rilasciato.

Per l'espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.

c) il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio è conforme al modello di cui all'allegato 1 della circolare prot. n. 29323 del 20/10/2020. Per l'espletamento della relativa procedura è dovuto il pagamento della tariffa D1.

Per mera completezza espositiva si rammenta, altresì, che le procedure di rilascio del permesso di guida provvisorio, come sopra modificate, si applicano anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, lettere a) e b), CdS.

Si rammenta ancora che, ai fini del controllo su strada da parte degli organi di Polizia preposti, il conducente dovrà esibire:

  • la patente posseduta;
  • il permesso di guida provvisorio recante un codice univoco, generato dal Portale dell'Automobilista, utile a verificarne - previo collegamento al predetto Portale ed inserimento del numero di patente -, l'autenticità;
  • la ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla CML.

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata.

È soppressa ogni disposizione in contrasto con quanto previsto dalla presente circolare.

* * *

La presente è inviata alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con preghiera di fornire le conseguenti indicazioni operative agli organi di polizia stradale.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Allegato

Tags: art.126 cds

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