M.I.T. - Circ. 08/08/2011 n. 23701 - Restituzione carte di circolazione e patenti di guida italiane ritirate in Romania

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 23701

Roma, 8 agosto 2011

OGGETTO: Restituzione carte di circolazione e patenti di guida italiane ritirate in Romania.

 

Da tempo pervengono a questa Direzione Generale quantitativi ingenti di carte di circolazione e di patenti di guida italiane ritirate dalle Autorità rumene, a seguito di violazioni alle norme sulla circolazione stradale ivi vigenti, per le quali si è finora provveduto direttamente, con notevole aggravio della operatività di questa Direzione, alla restituzione ai relativi intestatari.

Poiché tale procedura non appare suffragata da alcuna disposizione normativa comunitaria né da specifici accordi bilaterali con la Romania, questa Direzione ha chiesto all'Ambasciata d'Italia a Bucarest di intervenire presso le Autorità rumene al fine di concordare soluzioni dirimenti.

In attesa, e nell'interesse dell'utenza, si è convenuto con la predetta Ambasciata che i documenti in parola siano inoltrati direttamente ai competenti UMC che provvederanno alla restituzione agli interessati, e che a questa Direzione Generale continuino ad essere trasmesse esclusivamente le patenti italiane convertite in Romania.

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni Generali Territoriali a diramare istruzioni operative agli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, con l'avvertenza che:

1. le carte di circolazione ritirate per omessa revisione potranno essere restituite agli interessati solo dopo che questi ultimi avranno adempiuto all'obbligo di revisione;

2. le patenti ritirate per guida sotto l'effetto di stupefacenti o di alcool (per tassi alcolemici superiori a 0,5 g/I) dovranno essere inviate alle locali Prefetture, cui compete valutare l'opportunità di adottare eventuali provvedimenti di revisione, ex art. 128 c.d.s., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti psico-fisici alla guida;

3. la restituzione dei documenti di guida e di circolazione dovrà in ogni caso avvenire a richiesta degli interessati e previa identificazione degli stessi; della avvenuta restituzione dovrà essere conservata agli atti idonea ricevuta.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

 

Tags: patenti straniere, romania

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