Min. Interno - Circ. 02/03/2022 n. 300/STRAD/1/6990.U/2022 - Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Modifiche alle norme

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/6990.U/2022

Roma, 2 marzo 2022

OGGETTO: Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Modifiche alle norme sulla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s., è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. milleproroghe), in vigore dal 1° marzo 2022.

Con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 10 del decreto legge 228/2021, si è intervenuti sulle norme riguardanti la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica i cui dettagli sono illustrati nell'allegata scheda (all. 1).

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

Allegato

Testo integrato dei commi 75-bis e 75-terdecies dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risultanti dalle modifiche apportate dall'art. 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Comma 75-bis

A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.

Comma 75-terdecies

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

Illustrazione modifiche

La norma introdotta in sede di conversione in legge ha modificato l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare, è stato modificato il comma 75-bis, riguardante l'obbligo di dotare i monopattini elettrici di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, posticipando la data entro la quale i veicoli di nuova produzione devono adeguarsi. In precedenza la data era fissata al 1° luglio 2022, con la nuova nonna la data prevista è il 30 settembre 2022. La data entro la quale devono adeguarsi i veicoli già in circolazione prima di tale ultima data è rimasta fissata al 1° gennaio 2024.

Inoltre, è stato modificato il comma 75-terdecies relativo agli ambiti territoriali in cui è consentita la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. La nuova norma:

a) lascia immutata la possibilità di circolare sulle strade nei centri abitati dove non sia previsto un limite di velocità superiore a 50 chilometri orari, nei seguenti ambiti:

  • aree pedonali;
  • percorsi pedonali e ciclabili;
  • corsie ciclabili;
  • strade a priorità ciclabile;
  • piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
  • ovunque non sia vietata la circolazione dei velocipedi [1],

b) limita la circolazione fuori dai centri abitati alle sole piste ciclabili ed agli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi. Pertanto, con la nuova formulazione del comma 75- terdecies, fuori dei centri abitati è possibile percorre soltanto:

  • piste ciclabili;
  • itinerari ciclopedonali;
  • corsie ciclabilì;
  • strade riservata alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell'ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.

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[1] Di conseguenza, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell'art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevicies della legge 160/2019.

 

Tags: monopattini elettrici

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