Min. Interno - Circ. 27/03/2000 n. 9613 - Art. 204 decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada

MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

Prot. n. E.5/9613

Roma, 27 marzo 2000

OGGETTO: Art. 204 decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada.

 

Si fa riferimento alla nota con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato non ha ritenuto proponibile il ricorso per Cassazione della sentenza del giudice ordinario di accoglimento dell’opposizione per l’annullamento di una ordinanza ingiunzione emessa oltre il termine prescritto dall’art. 204 C.d.S..

In proposito si richiama l’attenzione sul contenuto del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, trasmesso con la circolare n. 28 del 13.3.1999, dove, tra l’altro, è stato evidenziato che ”l’insussistenza del vizio” derivante dalla tardiva adozione dell’ordinanza ingiunzione può essere sostenuta solo se il superamento del termine risulti giustificato dal documentato svolgimento - nei tempi tecnici necessari - delle fasi endoprocedimentali.

Come rilevato dall’organo legale, le suddette cause di giustificazione devono essere obiettive e documentate, per cui non possono considerarsi tali quelle connesse alle normali attività di svolgimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 203 e 204 C.d.S..

In tal senso è stato formulato l’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
Catalani

 

Tags: art.204 cds, ordinanza ingiunzione, art.203 cds

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