Min. Infrastrutture - Circ. 14/06/2021 n. 19589 - Svizzera. Nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 13/05/2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Divisione 5

Prot. n. 19589

Roma, 14 giugno 2021

OGGETTO: Svizzera. Nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 13 maggio 2021.

 

Come previsto dall'art. 14 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, firmato a Lugano il 04 dicembre 2015 e con scadenza 11 giugno 2021, sono state realizzate le consultazioni per il rinnovo dell'Accordo stesso.

Al termine di dette consultazioni, in data 13 maggio 2021, è stato sottoscritto un nuovo Accordo per la sostituzione di quello sopra richiamato.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGUE - Ufficio VIII, con la comunicazione del 10 giugno 2021, ha reso noto che il nuovo Accordo entra in vigore il 12 giugno 2021.

Pertanto gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno continuare ad accettare le richieste di conversione delle patenti di guida svizzere.

Si allega alla presente Circolare il testo del nuovo Accordo firmato il 13 maggio 2021. Il nuovo Accordo cesserà di produrre i suoi effetti il 12 giugno 2026.

Solo per gli Uffici della Motorizzazione e per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato completo degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, escluse le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.

Gli allegati tecnici (individuati all'art. 9) sono:

- un elenco denominato Modelli di patenti di guida che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Svizzera, da ritenere validi ai fini della conversione. Potranno quindi essere accettate solo le patenti di guida svizzere redatte sui modelli individuati, dall'elenco in questione e di cui si trasmette l'immagine;

- il Modello 1, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per la restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione;

- il Modello 2, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per comunicare il rilascio del duplicato della patente di guida oggetto di furto o smarrimento;

- due Tabelle di equipollenza, che individuano l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;

- un elenco che contiene i riferimenti delle autorità cantonali svizzere.

* * *

Si rappresenta che le modifiche apportate al testo del nuovo Accordo - firmato il 13 maggio 2021 - rispetto a quello firmato il 04 dicembre 2015, sono di ridotta entità e riguardano:

- la parte introduttiva del testo;

- alcuni articoli (ad esempio 6, 7, 8. 9, 14 e 15). È stato introdotto il nuovo articolo 14, pertanto il nuovo testo si compone di 15 articoli, anziché di 14 come il precedente;

- le Tabelle di equipollenza (per modifiche riguardanti le note e la categoria A1 rilasciata in svizzera);

- l'elenco delle autorità cantonali svizzere (per variazione di qualche indirizzo di posta elettronica).

Nulla è modificato in merito ai Modelli 1 e 2 ed al loro uso.

Resta invariato anche l'elenco Modelli di patenti di guida.

Per facilità di consultazione, appare opportuno evidenziare che possono avere minima influenza sulle operazioni di competenza degli UMC i nuovi contenuti degli articoli 6 e 7 .

L'articolo 6, al primo paragrafo, sottolinea il principio per cui il titolare di patente elvetica può convertire la stessa solo nel caso in cui - al momento della presentazione dell'istanza - è residente in Italia da meno di quattro anni.

L'articolo 7 evidenzia che l'Accordo si applica solo alle patenti di guida "rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell'altra Parte". Potranno quindi essere ritenute valide, ai fini della conversione, solo le patenti di guida elvetiche conseguite in Svizzera prima dell'acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.

I principi contenuti nei suddetti articoli sono peraltro già noti, in via generale, a codesti UMC.

Pertanto, tranne che per le minime modifiche introdotte dal nuovo Accordo, gli UMC continueranno ad applicare le procedure in uso per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Svizzera.

Considerato che il 12 giugno 2021 è sabato - giorno in cui gli UMC non sono aperti al pubblico - si evidenzia che l'Accordo in esame sarà applicato alle domande di conversione (ovvero di duplicato) di patenti svizzere presentate da lunedì 15 giugno 2021.

Il rilascio di una patente italiana per conversione (o duplicato) di una patente svizzera avverrà, in conformità alla I Tabella di equipollenza.

Si richiamano di seguito le principali indicazioni relative alla conversione di patenti elvetiche.

È confermato che gli UMC possono accettare domande di conversione di patenti svizzere anche in assenza dell'originale delle stesse in quanto smarrite o rubate. Infatti l'art. 5 dell'Accordo contempla la possibilità per ognuna delle Parti di procedere all'emissione del duplicato di una patente, rilasciata dall'altra Parte, oggetto di furto o smarrimento.

Come già noto, in tale casistica la domanda presentata agli UMC, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere corredata anche con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente svizzera di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere prodotta un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera che dovrà specificare:

- tutti i dati della patente elvetica, necessari al rilascio della patente italiana

- che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi;

- se la patente è stata rilasciata per esami ovvero per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo.

Resta, infatti confermato anche il principio espresso dall' articolo 8, anche se redatto con qualche modifica. Dallo stesso si evince che non è possibile accettare richieste di conversione (o duplicato) di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Nel rispetto dell'art. 4 - paragrafo 4 -, per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente elvetica di cui si chiede la conversione (o il duplicato).

Nel rispetto dell'art. 10, la patente svizzera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna della patente italiana emessa per conversione.

Si indicano di seguito i riferimenti dell'Autorità Centrale svizzera necessari all'applicazione dell'Accordo.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade Divisione Circolazione stradale 3003 Berna

Indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

* * *

Si richiama il principio indicato nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

* * *

Si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia opportunamente aggiornato. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche nei siti internet dei singoli UMC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. Mauro Bonaretti

Allegati

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

 

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLOSPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CROAZIA

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GRECIA

IRLANDA

ISLANDA

LETTONIA

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

NORVEGIA

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA SLOVACCA

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

UNGHERIA

 

STATI EXTRACOMUNITARI

ALGERIA

 

ARGENTINA

 

BRASILE

valido fino al 13.01.2023

EL SALVADOR

Valido fino al 04.08.2021

FILIPPINE

 

GIAPPONE

 

LIBANO

 

MACEDONIA

 

MAROCCO

 

MOLDOVA

 

PRINCIPATO DI MONACO

 

REPUBBLICA DI COREA

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

SRI LANKA

valido fino al 04.03.2022

SVIZZERA

valido fino al 12.06.2026

TAIWAN

 

TUNISIA

 

TURCHIA

 

 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

 

Accordo 13.6.2021 per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida

Tags: patenti straniere, svizzera

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