Min. Infrastrutture - Circ. 06/04/2021 n. 11764 - Installazione sotto carri cingolati su trattrici agricole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Divisione 3

Prot. n. 11764

Roma 6 aprile 2021

OGGETTO: Installazione sotto carri cingolati su trattrici agricole.

 

In relazione alla richiesta di chiarimenti inerente l'applicazione di sotto carri cingolati sulle trattrici agricoli ed in particolare l'interferenza con le verifiche inerenti la sicurezza della struttura di protezione per il conducente (ROPS), si fa presente quanto segue.

La prova sulla struttura ROPS viene eseguita seguendo il codice OECD applicabile in funzione della categoria di trattore, oppure in alternativa gli equivalenti allegati del RUE 1322/2014. La normativa di omologazione comunitaria [Reg. UE 167/2013] fa infatti riferimento a questo criterio armonizzato internazionale per verificare la resistenza della struttura stessa.

I codici OECD impongono di calcolare l'energia e la forza che la ROPS deve assorbire sulla base della massa di riferimento, e pertanto definiscono con chiarezza la "massa di riferimento" come la massa in "ordine di marcia", con tutti i serbatoi pieni tutti i liquidi a livello, senza l'operatore senza zavorre, e senza altri optional. Chiariscono inoltre che deve essere incluso nel calcolo della massa di riferimento "ogni equipaggiamento di trazione".

Inoltre, i codici stessi introducono una tolleranza del 5% sulla massa di riferimento ma solamente nel caso si intenda estendere la prova di una cabina ad altro modello di veicoli in sede di omologazione ovvero estensione di una omologazione già rilasciata.

Per quanto sopra esposto il montaggio eventuale su veicoli nuovi ovvero già immatricolati/immessi in circolazione, di "sotto carri cingolati" (anche se quale accessorio temporaneo e legato alla stagionalità per particolari utilizzazioni) comunque non previsto in sede omologazione del veicolo, necessita del nulla osta della casa costruttrice della trattrice che deve procedere alla verifica della compatibilità della struttura di protezione. Nel caso in cui la "massa di riferimento", come definita nei codici OECD e ricalcolata nella nuova configurazione con i sotto carri cingolati, risultasse superiore a quella utilizzata in sede di omologazione della struttura di protezione (a meno del 5% di tolleranza ammesso), il montaggio dei cingoli non è ammissibile.

La circostanza che la massa in ordine di marcia della trattrice, con la presenza dei cingoli, rientra nei limiti di variabilità previsti in sede di omologazione ovvero comunque non viene superata la massa massima tecnicamente ammissibile, non esonera dalla richiesta del benestare (nulla osta) della casa costruttrice della trattrice. Ciò in quanto la particolare definizione di "massa di riferimento" assunta nei codici OECD deve tener conto delle masse (quali quelle dei cingoli) che, in un ipotetico capovolgimento, gravitano direttamente sulla struttura di protezione.

Quanto sopra si riferisce al caso di montaggio temporaneo di sotto carri cingolati. In caso contrario, qualora cioè i suddetti dispositivi di trazione vengano installati definitivamente, si configura un cambio di categoria della trattrice agricola - da T a C - e pertanto deve essere istruita la specifica procedura tecnico/amministrativa presso un CPA.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Paolo Amoroso

Tags: trattrici agricole, macchine agricole

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