ACI - Circ. 30/10/2020 n. 331 - Cancellazioni dal PRA basate su provvedimento della Pubblica Amministrazione e radiazioni richieste dalle Depositerie Giudiziarie. Precisazioni

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Prot. n. 331

Roma, 30 ottobre 2020

OGGETTO: Cancellazioni dal PRA basate su provvedimento della Pubblica Amministrazione e radiazioni richieste dalle Depositerie Giudiziarie. Precisazioni.

 

A seguito di numerose richieste di chiarimento, appare opportuno fornire alcune precisazioni sulla corretta modalità di gestione delle pratiche di radiazione.

La presente Avvertenza si propone altresì di armonizzare le disposizioni di cui alle Avvertenze prot. n. 1384 del 30/05/2019 e prot. n. 1523 del 17/06/2019, e di attualizzarle alla luce dell'introduzione delle procedure DL98 e della obbligatorietà dell'utilizzo di tali procedure per talune causali.

Allo stato attuale, l'utilizzo delle nuove procedure DL 98 è obbligatorio per le pratiche di radiazione relative alle seguenti causali:

1. demolizione (cod. pratica: C05308),

2. radiazione per definitiva esportazione all'estero, sia verso Paesi UE che extra Ue (cod. pratica: C05331).

Per tutte le altre causali di radiazione, fino a che non verranno rilasciati in esercizio specifici codici pratica sulle procedure DL98, devono essere ancora utilizzate le procedure tradizionali.

Con specifico riferimento alle casistiche di cui in oggetto, si evidenzia che, sulle procedure "Copernico", sono presenti le causali di radiazione ad hoc di seguito indicate:

a) "RP": DM 460 22.10.1999

b) "RO": ART. N. 159 CODICE DELLA STRADA

c) "RI" ART. N. 215 CODICE DELLA STRADA

d) "DG": DEPOSITERIA GIUDIZIARIA.

Qualora sui veicoli oggetto di pratiche di radiazione con le causali di cui alle lettere a), b) e c) siano presenti uno o più Fermi amministrativi iscritti, lo STA privato può utilizzare la causale "DG": depositeria giudiziaria, allegando il provvedimento della PA. Con tale causale, infatti, gli STA possono gestire autonomamente la pratica, senza necessità di richiedere alcun intervento all'Ufficio PRA.

Trattasi, infatti, di causali rientranti nella casistica di cui al punto 2), paragrafo 4.2 del T.U. Provvedimenti Amministrativi e Giudiziari vers. 4.0 che, pertanto, possono essere eseguite senza procedere alla preventiva cancellazione del Fermo.

Ovviamente, gli Uffici PRA, in sede di convalida delle formalità di radiazione in parola presentate da STA privati, sono tenuti a verificare che la suddetta causale "DG" sia stata utilizzata, oltre che per le Depositerie Giudiziarie, solo ed esclusivamente per le casistiche sopra indicate e in presenza della idonea documentazione a corredo specificamente prevista.

Si ricorda anche l'obbligo dell'Ufficio PRA di comunicare all'Agente della Riscossione che ha iscritto il Fermo su un veicolo, l'avvenuta radiazione dello stesso nei casi in cui il citato Testo unico lo preveda.

Viceversa, non è più autorizzato l'utilizzo della causale "DG" nei casi di radiazione per demolizione di veicoli con Fermo amministrativo iscritto (deroga che era stata prevista con la sopra citata Avvertenza prot. n. 1523 del 17/06/2019), in quanto tali pratiche - come ricordato - devono essere gestite obbligatoriamente mediante le procedure DL 98.

In tali casi, pertanto, lo STA dovrà richiedere la preventiva cancellazione del vincolo all'Ufficio PRA di Riferimento, secondo le modalità descritte con Avvertenza prot. n. 20 del 05/05/2020.

Come di consueto, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Tags: radiazione veicoli, pra

Stampa