M.I.T. - Circ. 15/01/2020 n. 310 - Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE N. 310

(G.U. n. 20 del 25.1.2020)

Roma, 15 gennaio 2020

OGGETTO: Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020.

 

1. Premesse.

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

  • dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
  • dalle regioni per le strade regionali;
  • dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;
  • dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

  • delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
  • delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni;
  • delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;
  • dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo Ufficio.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure.

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:

"Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.".

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara che deve includere anche l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su del codice civile postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 552 del 24 dicembre 2018;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del codice della strada.

Sentite le competenti federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine

"velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2020. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,
LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE
De Matteo

(allegati omessi)

Tags: competizioni motoristiche, art.9 cds

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