M.I.T. - ACI - Comunicato 11/12/2019 - Documento unico di circolazione e di proprietà - Radiazione per definitiva esportazione all'estero di veicoli immatricolati in Italia - Nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

* * *

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Unità progettuale per l'attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

COMUNICATO
11 dicembre 2019

Documento unico di circolazione e di proprietà - Radiazione per definitiva esportazione all'estero di veicoli immatricolati in Italia - Nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2020.

 

Dal 1° gennaio 2020, sarà data attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà abolendo il certificato di proprietà. Il documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione nella quale sono annotati anche i dati di proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi compresi i fermi amministrativi.

A partire dalla stessa data, entrerà in vigore anche il nuovo testo dell'art. 103, comma 1, c.d.s. il quale prevede che:

"Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.".

Pertanto, dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile esportare veicoli senza la loro preventiva radiazione, che potrà avvenire solo a condizione che il veicolo sia sottoposto a nuova revisione, se l'ultimo controllo tecnico risale a più di sei mesi anteriori alla data di richiesta di radiazione, e che il controllo tecnico dia esito "regolare".

Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Al riguardo, nel corso del 2020, nell'ambito della attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017, saranno realizzate procedure semplificate delle quali verrà data notizia a tutti gli utenti e gli operatori professionali interessati.

Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, si fa presente che è ammessa ancora la possibilità di richiedere la radiazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all'estero, per il tramite degli Uffici Consolari italiani all'estero secondo Le istruzioni operative, al momento ancora vigenti, diramate dall'Automobile Club d'Italia e consultabili sul sito www.aci.it alla sezione servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE
dott. ing. Sergio Dondolini

IL DIRETTORE
UNITÀ PROGETTUALE PER L'ATTUAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO PER GLI AUTOMOBILISTI
dott. Giorgio Brandi

 

Tags: radiazione per esportazione

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