Cons. di Stato - Parere 29/10/2019 n. 2706 - Patente: rinnovo C.M.L. - limitazione durata validità

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE PRIMA
ADUNANZA DI SEZIONE DEL 18 SETTEMBRE 2019

PARERE

29 ottobre 2019, n. 2706

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal A. A., per l'annullamento "totale o parziale (nella parte in cui limita alla durata di anni uno anziché ad anni cinque il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente A. A.) del provvedimento della Commissione medica locale patenti di guida istituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della - OMISSIS - dd. 09.10.2018, unitamente ad ogni accertamento in esso contenuto e alla ricevuta di comunicazione ex articolo 126, comma 8 C.d.S. che ha recepito la relativa limitazione alla durata del rinnovo della patente di guida stessa, disponendo la limitazione di validità ad anni uno dal rilascio del predetto parere medico".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 5 luglio 2019 n. 21760, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso; visto il ricorso, datato 9 dicembre 2018 e notificato a mezzo del servizio postale il 5 febbraio 2019; vista la nota di replica del ricorrente alla relazione ministeriale del 4 luglio 2019; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.

Premesso.

Rappresenta il ricorrente di essere titolare di patente di guida con abilitazione A, B, C e D - OMISSIS -, e di aver appreso recentemente di essere affetto da una malattia del sangue (linfoma non Hodgkin) per cui è attualmente sottoposto a trattamenti medici, pur continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.

In data 8 giugno 2018, il medico monocratico competente al rilascio e/o rinnovo della patente di guida ai sensi dell'articolo 119 del codice della strada, alla cui valutazione si era sottoposto il A. A., disponeva, ai sensi del comma 4, lettera d), del citato articolo 119, l'effettuazione della visita medica presso la competente Commissione medica locale, in ragione dei dubbi emersi circa l'idoneità alla guida dell'interessato.

- OMISSIS -, con certificato rilasciato in data 9 ottobre 2018, giudicava il ricorrente idoneo alla guida per un anno, fino al 9 ottobre 2019.

Avverso il predetto certificato del 9 ottobre 2018 e gli altri atti in oggetto insorge l'interessato con l'odierno ricorso straordinario chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

I. Difetto di competenza della Commissione medica locale adita a rilasciare il provvedimento impugnato.

Il ricorrente evidenzia che, a seguito dell'emanazione del d.P.R. n. 139/2017, il rinnovo della patente per i soggetti non affetti da patologie invalidanti è rimesso alle normali valutazioni compiute dai cosiddetti medici monocratici. Pertanto, la predetta Commissione medica non era titolare di alcuna competenza per rilasciare il predetto provvedimento censurato.

II. Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di atto amministrativo: mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il provvedimento "ha limitato la durata del rinnovo della patente di guida del ricorrente in modo del tutto arbitrario, limitandolo ad un solo anno, senza motivare in alcun passaggio in ordine alla necessità di tale restrizione temporale".

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella propria relazione, ha rappresentato quanto segue:

• in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso per quanto riguarda la prima censura, relativa al difetto di competenza della Commissione medica ospedaliera, per decorrenza del termine per l'impugnazione della decisione con cui il medico monocratico ha disposto che il ricorrente venisse sottoposto al giudizio medico della predetta Commissione;

• - OMISSIS - ha limitato la durata del titolo di guida dell'interessato tenendo conto del tipo di patente posseduta (abilitazione alla guida di mezzi pesanti), nonché della patologia da cui è affetto, di natura oncologica; la Commissione ha pertanto operato un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto: da un lato quello di garantire il superiore interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale e, dall'altro lato, quello dell'istante, al quale è stato comunque consentito di circolare, salvo il dovere di sottoporsi a visita per verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida.

Il Ministero riferente ha concluso esprimendo l'avviso che il provvedimento impugnato sia infondato.

Considerato.

Si prescinde dall'eccezione formulata dall'Amministrazione riferente in quanto il ricorso è infondato nel merito.

La Sezione ritiene utile richiamare preliminarmente di seguito la normativa applicabile in materia.

L'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) stabilisce che:

"1. Non può ottenere la patente di guida ..., chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore."

"L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: ... d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida".

Ai sensi della normativa sopra richiamata, il "medico monocratico", secondo quanto attestato dell'Amministrazione, nutrendo dubbi circa l'idoneità dell'interessato a condurre con la necessaria sicurezza i veicoli pesanti per i quali è abilitato, ha correttamente disposto l'effettuazione della visita medica da parte della competente Commissione medica locale. Pertanto, non sussiste il vizio di incompetenza della Commissione medica denunciato dal ricorrente.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe limitato, senza fornire motivazione, la durata del rinnovo della patente di guida ad un anno. Invero, la Commissione medica locale può certamente stabilire una frequenza degli accertamenti sanitari maggiore di quella prevista in generale dalla legge per le varie categorie di patente, valutando caso per caso i soggetti sottoposti al suo esame, né è tenuta a motivare analiticamente le ragioni della limitazione della durata della idoneità alla guida.

Nel caso di specie, è richiamata nell'atto impugnato la patologia di cui soffre l'interessato, che del resto è ben nota allo stesso come emerge dal ricorso.

Al riguardo, giova peraltro rilevare che i giudizi formulati dalle Commissioni mediche, in quanto giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici, fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla guida, hanno connotati di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne l'irragionevolezza, l'illogicità, l'incongruità e o l'eventuale incompletezza (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. I, 19 dicembre 2012, n. 5288; sez. I, 27 dicembre 2016, n. 2759; sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2578).

In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Il Presidente FF: NERI
L'Estensore: PROSPERI
Il Segretario: TESTA

 

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