M.I.T. - Circ. 26/11/2019 n. 36551 - Installazione di un sistema di protezione frontale (Bull bar) quale entità tecnica separata per i veicoli delle categorie internazionali M1 e N1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 36551

Roma, 26 novembre 2019

OGGETTO: Installazione di un sistema di protezione frontale quale entità tecnica separata per i veicoli delle categorie internazionali M1 e N1.

 

La scrivente Divisione è stata interessata a definire le prescrizioni per l'installazione "aftermarket" di sistemi di protezione frontale, comunemente denominati paraurti ovvero Bull Bar (elementi che di solito si aggiungono al paraurti di serie del veicolo).

Premessa

Il Regolamento (CE) n. 78/2009, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 517/2013 "concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili" prevede la possibilità di omologare tali dispositivi quali entità tecniche indipendenti per i veicoli delle categorie internazionali M1 e N1.

Per maggior chiarezza si riportano le definizioni stabilite dal Regolamento:

- "paraurti" s'intendono le strutture della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;

- "sistema di protezione frontale" s'intende una o più strutture separate, ad esempio un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è inteso a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dall'urto.

Il Regolamento dispone al punto 6 dell'allegato I, oltre alle prescrizioni di costruzione anche quelle per l'installazione dei sistemi di protezione frontale.

Con il Regolamento (UE) n. 631/2009, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 459/2011, vengono recate le disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009.

Si precisa che nella scheda informativa, a corredo della documentazione di omologazione, il costruttore del dispositivo è tenuto a riportare:

- descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni);

- istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio, incluse le coppie di serraggio da rispettare;

- tipi di veicoli sui quali può essere installato;

- eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio.

Installazione dei sistemi di protezione frontale

Si comunica che per un sistema di protezione frontale omologato quale entità tecnica separata ai sensi delle citato Regolamento (CE) n. 78/2009 non ricorre l'applicazione dell'articolo 78 del Codice della Strada.

Sul dispositivo deve essere presente il marchio di omologazione ed il proprietario del veicolo deve conservare la documentazione attestante l'acquisto del dispositivo e la dichiarazione dell'installatore di aver eseguito la stessa a regola d'arte in conformità alle prescrizioni del citato Regolamento (CE) n. 78 e alle indicazioni del costruttore del dispositivo.

Le presenti disposizioni annullano qualsiasi altra precedente comunicazione in contrasto. Le disposizioni dettate con la circolare prot. 1410/4300/CG(C1)-MOTB085 del 14 dicembre 1999 "Applicazione, su veicoli, di paraurti non originale" restano valide solo per la fattispecie ivi disciplinata e cioè sostituzione del paraurti originale con l'applicazione di paraurti (in alternativa o previsto solo per alcune versioni) verificato già in sede di omologazione del veicolo.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Fausto Fedele

 

Tags: bull bar

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