Consiglio di Stato - Parere 16/05/2019 n. 1474 - Annullamento sospensione patente di guida a tempo indeterminato

CONSIGLIO DI STATO
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 maggio 2019

PARERE

16 maggio 2019, n. 1474

OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal omissis, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, omissis, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 170/sp/110613, notificatogli il 23 maggio 2018, di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida.

LA SEZIONE

Vista la nota la relazione trasmessa con nota prot. n. 29137 del 22 novembre 2018 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il ricorso del 3 agosto 2018;

Vista la nota prot. n. 12467 del 5 settembre 2018 del Presidente della Sezione;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso:

Il ricorrente in questa sede straordinaria, omissis, il ricorrente medesimo alla guida di autoveicoli a motore, a causa della sindrome di cui soffre.

Invero, con provvedimento del citato Ufficio sono stati comunicati gli esiti parzialmente negativi delle prove sostenute allegando il referto diagnostico del 19 aprile 2018 ed il conseguente certificato medico del 24 aprile 2018.

In particolare, a seguito della visita medica sostenuta in data 19 aprile 2018, al ricorrente è stata riscontrata una funzione mnestica a lungo termine "gravemente deficitaria" e funzioni attentive "lievemente deficitarie".

omissis.

Sottoposto a visita medica in data 25 giugno 2018, omissis confermava il pregresso giudizio ritenendo il ricorrente inidoneo temporalmente alla guida.

In merito, l'interessato ha prodotto certificati medici rilasciati da due esperti specialisti dai quali risulta un esito che il ricorrente ritiene "tale da mettere in dubbio la validità delle decisioni di sospensione della patente di guida".

Il ricorrente censura, pertanto, il provvedimento di sospensione per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del D. Lgs n. 285/1992, del D. Lgs n. 59/2011 e del d.P.R. n. 495/1992.

L'Amministrazione riferente ritiene il ricorso infondato. L'istante ho prodotto memoria di replica.

Considerato:

Il ricorso è da respingere.

L'interessato, considerato che l'esame psico-attitudinale è uno, ancorché articolato in diversi test, ritiene che l'esito debba essere considerato nella sua complessità poiché tale valutazione non è avvenuta nel caso in esame; eccepisce il vizio di carenza di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.

Orbene, l'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) stabilisce che: "1. Non può ottenere la patente di guida ... chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici avviene secondo quanto disposto dai commi 2 e seguenti del citato articolo 119. In particolare, il comma 5 dispone che " Le commissioni di cui al comma 4, comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente Codice.[...] I provvedimenti di sospensione o di revoca [...] possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, omissis dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi."

L'art. 129, comma 2, a sua volta, prevede che: "La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici".

3. Per costante orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, i giudizi formulati dalle commissioni mediche, in quanto giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici, fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla guida, hanno connotati di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne l'irragionevolezza, l'illogicità, l'incongruità e o l'eventuale incompletezza (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. I, 19 dicembre 2012, n. 5288; sez. I, 27 dicembre 2016, n. 2759; sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2578).

In sostanza, provvedimenti del genere, fondati sull'esercizio di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal Giudice amministrativo in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere indicate, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1351/2018).

Entro tali limiti la verifica che il giudice amministrativo deve compiere, evitando di svolgere un sindacato di merito, attiene alla coerenza della scelta operata dalla pubblica amministrazione con le premesse argomentative da cui trae origine il provvedimento finale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017 n. 1432).

4. Con riferimento al caso di specie va considerato che, a fronte di giudizi di inidoneità alla guida emessi dagli organi autorizzati ex lege ad esprimersi in materia di requisiti psicofisici richiesti per condurre veicoli, l'Amministrazione non ha particolari margini di apprezzamento, dovendo tenerne conto ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento di sospensione e/o revoca della patente.
La patologia preclusiva alla guida temporanea riscontrata al ricorrente risulta essere stata accertata all'esito di due visite condotte da soggetti pubblici e strutture a ciò deputate.

Gli esiti di tali accertamenti - espletati da soggetti particolarmente qualificati e affidabili - non pare possano essere messi in discussione dalla documentazione di parte prodotta dal ricorrente, anche perché non si rilevano elementi idonei ad inficiarne l'esito (Consiglio di Stato, sez. I, n. 3043 del 2012).

Con riferimento al caso in esame la sussistenza della patologia è ammessa, sia pure in termini di non invalidità, dallo stesso ricorrente per cui mancano i presupposti per configurare il dedotto vizio di manifesta irragionevolezza.

Parimenti infondata deve ritenersi l'invocato vizio di carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato indica chiaramente i motivi che hanno determinato l'Amministrazione a disporre la sospensione della parte come, peraltro, si deduce dagli articolati motivi del ricorso.

Per le motivazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato infondato.

L'esame dell'istanza di sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D. lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Il Presidente: TORSELLO
L'estensore: CAPOLUPO
Il Segretario: TESTA

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