Procura di Firenze - Circ. 15/05/2018 n. 2128/2018 - Linee Guida in ordine all'obbligo di referto da parte del medico con riferimento alla fattispecie penale di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis cp)
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Prot. n. 2128/2018
Firenze, 15 maggio 2018
OGGETTO: Linee Guida in ordine all'obbligo di referto da parte del medico con riferimento alla fattispecie penale di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis cp)
Mi pregio esporre di seguito le indicazioni che allo stato appaiono più opportune al fine di fornire ai Sigg. Medici criteri di orientamento sull'attuazione della novella legislativa in tema di lesioni stradali. Con la precisazione che, ove in futuro intervenissero pronunciamenti giurisprudenziali di contrario segno da parte della S.C. di cassazione, detti criteri dovranno essere nuovamente valutati.
Com'è noto, in forza delle previsioni di cui all'art. 365 c.p., l'esercente una professione sanitaria che, mentre sta esercitando la propria opera o prestando assistenza, viene a conoscenza di un delitto perseguibile di ufficio, è obbligato a segnalarlo all'autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che, alla predetta, ha l'obbligo di riferire).
Il referto può essere, quindi, inoltrato o alla polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica.
Tale obbligo grava esclusivamente sugli esercenti una professione sanitaria (principale o ausiliaria, ex art. 99 T.U. san., approvato con RD 27/7/1934 n. 1265), ossia, esemplificativamente, medici (pubblici e privati) chirurghi, farmacisti, veterinari, odontoiatri, infermieri professionali, ostetriche, assistenti sanitaria ecc., mentre non sembra gravare sugli esercenti un'arte sanitaria (fra cui, odontotecnici, ottici ecc.).
Affinché per il sanitario sorga l'obbligo di referto, è necessario che lo stesso abbia prestato la propria opera o la propria assistenza. In via generale, con il termine "assistenza" si intende una prestazione professionale continuativa; con "opera" ci si riferisce, invece, anche alla prestazione professionale singola o occasionale. È chiaro che la prestazione professionale (singola o continuativa) deve necessariamente riguardare un aspetto rientrante nell'esercizio della professione sanitaria.
Di conseguenza, essendo il reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis c.p., recentemente introdotto nell'ordinamento dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, un delitto perseguibile d'ufficio, sussiste obbligo di referto in capo al sanitario che ne venga a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
Sulla questione dell'obbligo di referto in caso di lesioni stradali sono sorte incertezze interpretative, che hanno condotto molti sanitari a ritenere di dover procedere ad inviare a questa Procura, ovvero alla polizia giudiziaria, i certificati medici "secondari", per tali intendendo quelli da essi stilati a certificazione del prolungamento dei giorni di malattia rispetto alla prima prognosi da altri espressa, quando la somma dei giorni di quest'ultima e di quella da essi effettuata comporti il superamento del termine di quaranta giorni che fa scattare la procedibilità d'ufficio.
Ad avviso di questa Procura, nel caso sopra illustrato può ragionevolmente escludersi che sussista, a carico del medico, il dovere di riferire all'autorità giudiziaria la prognosi "secondaria" dal momento che l'obbligo di referto è posto per evitare che sfugga alla conoscenza dell'Autorità Giudiziaria il verificarsi di reati.
A ben guardare, ciò che al legislatore penale interessa è di reprimere condotte che consentano di far emergere l'accadimento di delitti perseguibili d'ufficio di cui altrimenti l'Autorità giudiziaria potrebbe non avere conoscenza. Dunque, l'obbligo di referto riguarda la notizia del delitto perseguibile d'ufficio direttamente appresa dal soggetto obbligato a riferirne, non la comunicazione di condizioni cliniche le quali, accertate successivamente alla prima prognosi, facciano superare la soglia della perseguibilità d'ufficio, perché ciò è onere dell'autorità giudiziaria ovvero della polizia giudiziaria accertare, nonché (eventualmente) interesse della persona offesa far rilevare. Insomma, si è dell'opinione che oggetto dell'obbligo di referto sia la notizia di reato (perseguibile d'ufficio) appresa originariamente, non il sopravvenuto mutato regime di perseguibilità di esso. Non per nulla le linee guida emanate da questa Procura in materia di omicidio e lesioni stradali impongono alla polizia giudiziaria di comunicare le notitiae criminis, nel caso di lesioni strada li, quando la prognosi sia di almeno 25 giorni: in questi casi sarà onere del pubblico ministero, ove ritenga, accertare l'eventuale maggior termine di guarigione che consente di procedere d'ufficio.
Ovviamente, non possono escludersi casi - certamente esulanti dalla normalità - in cui il medico, intervenuto in secondaria prognosi, debba ritenersi obbligato al referto: si pensi, ad es., a un paziente dimesso dal pronto soccorso con pochi giorni di guarigione su cui il medico che successivamente sia chiamato a visitarlo riscontri un grave trauma sfuggito ai primi controlli, malattia che, se diagnosticata tempestivamente, avrebbe comportato ab origine obbligo di referto.
Al di fuori di queste eccezionali ipotesi, si ribadisce, è opinione di questo Ufficio che non sussista obbligo di referto per prognosi secondarie che facciano superare, sommate alle precedenti, la soglia di quaranta giorni di guarigione da cui discende la perseguibilità d'ufficio del delitto di cui all'articolo 590 bis c.p.
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Creazzo
Tags: speciale omicidio stradale, art.590bis cp, incidenti con lesioni