M.I.T. - Circ. 19/09/2019 n. 28821 - Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Prot. n. 28821/23.3.5

Roma, 19 settembre 2019

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria AM.

 

Con circolare prot. 7260 del 27 marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida della categoria AM.

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici dell’amministrazione, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.

1. ETÀ MINIMA:

Per il conseguimento della categoria AM: 14 anni
PRESENTAZIONE ISTANZA:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza, attualmente di € 16,00);
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.

Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore.

2. RESIDENZA

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito – ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per un breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno”, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.
L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA

Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a trenta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a tre. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e definizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;
j) elementi del ciclomotore e loro uso;
k) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
l) valore e necessità della regola;
m) rispetto della vita e comportamento solidale;
n) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori;
o) rispetto dell'ambiente;
p) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza: circolazione su strada con binari tranviari a raso; variazione delle condizioni ambientali (improvviso temporale su strada extraurbana, presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva); variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali; anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore; frenata su pavimentazione a bassa aderenza; frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza; circolazione su strada dissestata; circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.
Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.
La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.
Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.
Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.
Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l’esaminatore darà l’avvio alla prova d’esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano. Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da trenta quiz, è di venticinque minuti.
Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di venticinque minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a tre; il quarto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).

6.1 DIVIETI E SANZIONI

Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
- spegnere il pc (se non autorizzati);
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato, o altre apparecchiature informatiche;
- disconnettere i cavi delle postazioni.
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.

6.2 PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”

Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.

6.3 ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA

Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del pc deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.

6.4 SUPPORTO AUDIO

In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E' affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

6.5 ESAMI ORALI

La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

6.6 QUIZ IN LINGUA

Possono sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.

7. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI

Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente.
L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
Il candidato al conseguimento della categoria AM deve indicare, nell’istanza di conseguimento presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, se intende sostenere la prova pratica su un ciclomotore a due o a tre ruote, ovvero su un quadriciclo leggero. Non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull'istanza di conseguimento della patente AM.

7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME

La prova pratica di guida può essere sostenuta su:
• ciclomotori a due ruote (categoria L1e);
• ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) e quadricicli leggeri (categoria L6e) se omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.
I ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere dotati di retromarcia, al fine di consentire l'espletamento delle prove specifiche.
I veicoli di categoria AM non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria AM, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.
I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.
I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso.

7.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE

Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame.
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria AM con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile. Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria AM, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria AM con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico”;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
• nel caso di AM speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
• il certificato di circolazione;
• il certificato di assicurazione (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
• nel caso di AM speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• la carta di circolazione;
• il certificato di assicurazione.
Inoltre, deve essere verificato il funzionamento delle radio ricetrasmittenti attraverso le quali l’esaminatore impartisce al candidato le istruzioni sulle manovre da compiere.
Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo, in questo caso, intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in situazione di necessità.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) ne autorizza il candidato all'uso per sostenere la prova d'esame.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo. Il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un’autoscuola.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
Nell'ipotesi in cui la prova pratica del candidato privatista sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore verifica altresì che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria AM posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'articolo 122, comma 4, del codice della strada.
Nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l’istruttore deve esibire all’esaminatore, uno dei due documenti:
- o l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
- o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell’autoscuola ai sensi dell’art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l’autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

7.3 INTERRUZIONE DELL’ESAME

Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata, dovesse interrompersi per scelta del candidato, lo stesso sarà considerato “respinto”.
Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria esperienza, valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la seduta d’esame, ovvero se interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatato le condizioni atmosferiche particolarmente avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a termine l’esame, sarà ammesso a terminare tutta le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti. In quest’ultimo caso, l’esaminatore annoterà sul verbale, la volontà del candidato di completare la prova d’esame.
Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.

7.4 PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede. La prova consta di due fasi:
- la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;
- la seconda, cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato nei traffico. In tale fase sul veicolo, diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.
Le prove della prima fase sono le seguenti:

PRIMA FASE con ciclomotore a 2 ruote:
• Slalom
• Otto
• Passaggio in corridoio stretto
• Frenatura

1. SLALOM
1.1 Preparazione della prova.
Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m. (misurata dalla base interna del cono) l'uno dall'altro.

MIT Circ 2019 09 19 028821 Fig 01

1.2 Svolgimento della prova.
Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.
1.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) allontanarsi eccessivamente dai coni;
d) mettere un piede a terra;
e) impiegare un tempo eccessivo;
f) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

2. OTTO
2.1 Preparazione della prova.
Disporre due coni alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.
Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

Figura 2

2.2 Svolgimento della prova.
Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.
2.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) disegnare un otto irregolare;
c) mettere un piede a terra;
d) impiegare un tempo eccessivo;
e) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

3. PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO.
3.1 Preparazione della prova.
Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm. 15

Figura 3

3.2 Svolgimento della prova.
Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.
3.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) toccare o abbattere uno o più coni;
b) mettere un piede a terra.

4. FRENATURA
4.1 Preparazione della prova.
Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

Figura 4

4.2 Svolgimento della prova.
Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
4.3 Determina l’esito negativo della prova:
a) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

Figura 5

PRIMA FASE con ciclomotore a 3 ruote e quadricicli leggeri:
• Preparazione del veicolo e manovre di base
• Impostazione e controllo della curva
• Parcheggio e marcia indietro
• Frenata di precisione

1. Preparazione del veicolo e manovre di base; Impostazione e controllo della curva.
1.1. Svolgimento della prova.
il candidato, partito all’altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all’altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell’area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all’ultimo cono.
DETERMINA L’ESITO NEGATIVO DELLA PROVA:
a) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
b) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

2. Parcheggio e marcia indietro
2.1 Svolgimento della prova:
Il candidato, partito all’altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa dieci metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all’interno dell’area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retromarcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l’ultimo cono delimitatore.
DETERMINA L’ESITO NEGATIVO DELLA PROVA:
a) abbattere uno o più coni;
b) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
c) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
d) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

Figura 6

3. Frenata di precisione
3.1 Svolgimento della prova:
Il candidato parte all’altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.
3.2 Determina l’esito negativo della prova:
arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea d’arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

Figura 7

8. PROVA NEL TRAFFICO

Con riferimento alla verifica della capacità di guida nel traffico, l'esaminatore farà eseguire al candidato, in condizioni normali di traffico ed in tutta sicurezza, le seguenti operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea, esaminando il comportamento del candidato nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche nell'eventualità di circolazione in spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci, esaminando la capacità del candidato di affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) sorpasso/superamento: esaminando la capacità del candidato di sorpassare altri veicoli (se possibile), di superare ostacoli (ad esempio vetture posteggiate), di essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
g) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso), quali ad esempio: rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
In tale seconda fase, l’esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando che il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado di ricevere correttamente le istruzioni fornite dall’esaminatore.
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria AM dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE NELLE ROTATORIE

Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare il transito nelle rotatorie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.
Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.
Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.
Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

10. ESITO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA

Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.

11. ABBIGLIAMENTO TECNICO DEL CANDIDATO

Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida, indossano:
- casco integrale;
- guanti;
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- scarpe chiuse;
- pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.

12. VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
- controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti (ove presenti): corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada (soprattutto in condizioni di scarsa aderenza e in caso di attraversamento di binari); massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali), comportamenti agli attraversamenti pedonali;
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (sia in fase di attivazione che di disattivazione); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
- precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova.
Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.
Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore.
Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie:
-­ circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
-­ percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
-­ sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
-­ sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:
-­ sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
-­ sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
-­ invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
-­ omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali;
-­ immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
-­ proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
-­ non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
-­ effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
-­ mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
- mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
-­ mancato uso delle cinture di sicurezze (ove presenti);
-­ uso del cellulare durante la guida.
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.

13. RICORSO

Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:
a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l’ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un legale.
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.

14. RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA

Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esito positivi dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida.
La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.
Si precisa inoltre che:
- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 (1) del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria AM ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria AM speciale.
L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente un versamento di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001).
Per quanto riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 luglio 2019.
Pertanto alla luce della su citata pronuncia, non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.
Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

15. COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE LE PROVE D’ESAME

Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:
1. obbligo di indossare il cartellino identificativo;
2. rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esaustiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello svolgimento delle prove d’esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull’idoneità dei candidati;
4. non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l’esito dell’esame non sia positivo;
5. motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito negativo dell’esame;
6. nel caso di indebite interazioni dell’istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l’esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell’istruttore, in fase d’esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
7. seguire tutte le fasi dell’esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
8. segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verifichino nel corso dell’esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali;
9. indossare le cinture di sicurezza, durante la circolazione sul veicolo che segue il candidato durante la prova nel traffico.
Si invita il personale esaminatore ad una rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, al fine di garantire l’uniforme procedura d’esame per il conseguimento delle patenti di guida della categoria AM su tutto il territorio nazionale. È abrogata la circolare prot. 7260 del 27 marzo 2017 e, parimenti sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

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