M.I.T. - Circ. 10/06/2019 n. 18682 - Mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali - D.M. 10/09/1988, n. 418 - Passo massimo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 18682

Roma, 10 giugno 2019

Oggetto: Inquadramento di veicoli provenienti dalla categoria O in macchine operatrici trainate - Circolare prot. 15908 del 20.05.2019 - Precisazioni. Mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali - D.M. 10/09/1988, n. 418 - Passo massimo.

 

Con la circolare richiamata in oggetto sono state fornite disposizioni in merito alle modalità di trasformazione dei veicoli appartenenti alla categoria O in macchine operatrici trainate.

Al contempo è stata richiamata l'impossibilità di classificare come macchine operatrici trainate i semirimorchi e, parimenti, l'impossibilità di inquadrare quali macchine operatrici semoventi (catg. "carrelli trattori") i trattori stradali con ralla.

Ciò in ragione del fatto che ralle e perni di articolazione dei semirimorchi non rientrano tra gli organi di traino previsti per le macchine operatrici.

1) Precisazioni

Giova tuttavia precisare che per eventuali necessità funzionali, legate a talune tipologie di macchine trainate, caratterizzate da attrezzature per particolari utilizzi, potrebbe insorgere la necessità di derogare dalle suddette prescrizioni relativamente agli organi di traino. In tal caso sarà necessario richiedere l'approvazione di questa Divisione che, come già avvenuto in passato, valuterà attentamente i singoli casi in relazione alle necessità evidenziate.

Si ritiene, inoltre, di dover chiarire che la citata circolare prot. 15908 non riguarda i "mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali" di cui all'art. 213 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione sono disciplinate dal D.M. 10/09/1988, n. 418.

Si coglie l'occasione per richiamare alcune caratteristiche del suddetto D.M. alla luce anche delle innovazioni tecnologiche intervenute ad oggi, in relazioni alle necessità d'uso.

 

2) Passo dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

I mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali, pur se inquadrati quali macchine operatrici "carrelli" ai sensi dell'art. 58, comma 2 lettera c) del Codice della Strada, sono mezzi aventi particolari caratteristiche. La ralla (normalmente di tipo sollevabile) e/o il gancio di traino anteriore/posteriore sono essenzialmente le attrezzature caratterizzanti tali mezzi semoventi destinati a movimentare i semirimorchi o i containers carrellati o i carrelli portacontainers.

Tali mezzi operano nelle aree portuali e necessariamente anche all'interno delle navi, nel cui ambito operativo è richiesto, dagli operatori di settore, un passo ridotto per via degli esigui spazi di manovra disponibili. La circolazione su area pubblica è ammessa previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada con l'indicazione, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente, del percorso individuato necessario a collegare eventuali aree portuali interrotte da aree pubbliche.

A tal riguardo, si rileva che la prescrizione prevista al punto 2.1.4 dell'allegato tecnico al D.M. 10 settembre 1988 n. 418 (2) risulta oramai incompatibile con lo sviluppo tecnologico dei citati veicoli.

Per i motivi di seguito riportati, viene richiesto dai costruttori di tali veicoli l'aumento del passo per garantire un volume interno al telaio sufficiente ad alloggiare i sistemi dedicati agli impianti di scarico necessari per rispondere alle più recenti normative sulle emissioni ed in particolare - per i veicoli diesel - per la presenza del filtro antiparticolato (DPF) e del serbatoio del liquido ADBlue - nonché per i veicoli dotati di alimentazione con gas naturale liquefatto (LNG) - per alloggiare i relativi componenti/serbatoi.

È stato evidenziato, infatti, che non essendo possibile utilizzare la parte centrale del veicolo, occupata dall'attrezzatura di sollevamento, così come le parti laterali destinate al serbatoio carburante, olio idraulico e dalla componentistica dell'impianto pneumatico, è necessario un ulteriore minimo spazio per contenere i sopra indicati dispositivi.

Valutate le motivazioni addotte e la congruità della richiesta, si ritiene ammissibile consentire, per i veicoli muniti delle suddette tecnologie, un passo massimo di 3.500 mm, in luogo dei 3.200 mm indicati dal D.M., senza necessità di presentare specifica richiesta di deroga.

Si conferma, in ogni caso, la rispondenza alla prescrizione del raggio minimo di volta non superiore a 7 metri.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Fausto Fedele

 

Tags: macchine operatrici

Stampa Email