M.I.T. - Circ. 14/06/2002 n. 7944/040/17/12 - Entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la ​ ​ Svizzera ​ ​in materia di trasporto . Autotrasporto Internazionale di merci

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose

Prot. n. 7944/040/17/12

Roma, 14 giugno 2002

Oggetto: Entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la ​Svizzera ​​in materia di trasporto. Autotrasporto Internazionale di merci.

 

In data primo giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione ​ ​ svizzera ​ ​sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (G.U. C.E. n. L 114 del 30.4.2002).
Con la presente, al fine di agevolare in generale la corretta esecuzione dei trasporti di cui all'Accordo ed assicurare in territorio italiano i necessari controlli, si forniscono elementi sui principali contenuti di tale Accordo, in relazione al trasporto di merci su strada.
1. Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra la Comunità europea e la ​ ​ Svizzera ​ ​i vettori comunitari debbono essere in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento CEE n. 881/92 del 26.3.1992.
2. Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra la ​ ​ Svizzera ​ ​e la Comunità Europea i vettori ​ ​ svizzeri ​ ​debbono essere in possesso di una autorizzazione analoga alla licenza comunitaria rilasciata dalle Autorità ​ ​ Svizzere.
3. Trovano applicazione le ipotesi di liberalizzazione previste dal regolamento CEE n. 881/92, che ha introdotto la licenza comunitaria.
4. Resta comunque fermo il regime dei pesi ammessi in territorio ​ ​ svizzero, con le corrispondenti autorizzazioni distribuite agli Stati membri sulla base del regolamento CE n. 2888/2000, del 18.12.2000, per cui:
a) Il peso massimo autorizzato in territorio ​ ​ svizzero, fino al 31.12.2004, è di 34 tonnellate a pieno carico per tutti i tipi di trasporto.
Per i tragitti in transito in territorio elvetico eseguiti a vuoto o con carichi leggeri con veicoli fino a 28 tonn. di peso totale effettivo a pieno carico del veicolo è comunque possibile munirsi della specifica autorizzazione;
b) per i trasporti eseguiti con veicoli il cui peso effettivo a pieno carico superi le 34 tonn., ma non superi la 40 tonn., effettuati con partenza dalla Comunità e destinazione situata oltre la zona ​ ​ svizzera ​ ​vicina alla frontiera o eseguiti transitando attraverso la ​ ​ Svizzera ​ ​è necessario munirsi della prescritta autorizzazione.
5. Per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni indicate al punto 4) si rimanda ai decreti e alle circolari emanate in materia dalla Direzione Generale dell'Autotrasporto di persone e cose.
6. I vettori ​ ​ svizzeri ​ ​dotati di autorizzazione ​ ​ svizzera ​ ​analoga alla licenza comunitaria possono effettuare il "gran cabotaggio", che si sostanzia in qualunque trasporto di merci per conto di terzi eseguito con partenza dal territorio di uno stato membro della Comunità verso un altro stato membro con un veicolo immatricolato in ​ ​ Svizzera. Il gran cabotaggio è però limitato ad una operazione di trasporto sulla via del ritorno successiva ad un trasporto di merci tra la ​ ​ Svizzera ​ ​e uno Stato membro della Comunità;
7. I trasporti di cabotaggio all'interno degli Stati membri della Comunità o della ​ ​ Svizzera ​ ​non sono invece autorizzati dall'Accordo in questione.
8. In attesa che la Comunità e la ​ ​ Svizzera ​ ​stipulino accordi con Paesi terzi il regime dei cosiddetti "trasporti triangolari" già vigente fra la Confederazione elvetica e i singoli Stati membri continua a trovare applicazione; pertanto, fermo rimanendo tutto quanto sopra detto, nei rapporti con l'Italia vige il seguente regime:
a) Trasportatori ​ ​ svizzeri: per effettuare trasporti triangolari da e verso paesi terzi rispetto all'accordo in oggetto gli stessi vettori debbono essere in possesso dell'autorizzazione triangolare. Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio ​ ​ svizzero) è vietato.
b) Trasportatori italiani: il traffico triangolare propriamente detto è consentito senza necessità di autorizzazione (ma permane ovviamente l'onere di munirsi dell'autorizzazione del Paese terzo interessato). Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio italiano) necessita della specifica autorizzazione.

Nel fare riserva di fornire, ove necessario, ulteriori elementi, si invitano i destinatari in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di assicurare la diffusione della presente presso i dipendenti uffici e presso i vettori interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Clara Ricozzi

 

Tags: trasporto internazionale, svizzera

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