M.E.F. - Interpello 21/05/2019 n. 149 - Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti

RISPOSTA N. 149

Roma, 21 maggio 2019

Oggetto: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - esonero dall'obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica.

 

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

QUESITO

La società [ALFA] (di seguito istante) ha esposto la questione qui sinteticamente riportata.
L'istante presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, la cui erogazione avviene mediante distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica ed ha chiesto conferma degli adempimenti necessari in materia di IVA per l'erogazione del servizio di ricarica.
In particolare, chiede di conoscere se, a fronte dell'erogazione e dell'incasso del relativo corrispettivo, sia obbligato tout court ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 oppure se sia obbligato in tal senso solamente quando la fattura è espressamente richiesta dal cliente, in applicazione dell'esonero dall'obbligo automatico di emissione della fattura in materia di prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico previsto dall'articolo 22, comma 1, n. 4 del citato decreto.
Nell'interpello si chiarisce come la prestazione del servizio di ricarica avviene tramite distributori automatici posti in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico.
Il servizio risulta attualmente fruibile sia su base contrattuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione su base mensile, sia, in assenza di abbonamenti, attraverso pagamento diretto alla colonnina.
I servizi di ricarica erogati in assenza di contratto sono fruibili esclusivamente da quei clienti finali che siano dotati di smartphone e tablet abilitati al traffico Internet (il ché rende attualmente possibile l'emissione della fattura).
In particolare, l'istante precisa che il servizio di ricarica richiede che il cliente finale:
- scansioni il QR-code presente sulla colonnina scelta per la ricarica elettrica;
- avvii una applicazione di riconoscimento del QR-code;
- acceda ad Internet e, tramite reindirizzamento, si colleghi al portale Internet gestito dall'istante, dove è presente un interfaccia per l'inserimento dei dati necessari all'emissione della fattura relativa alla ricarica elettrica;
- compiuta l'operazione di inserimento dati, il cliente accede ad una successiva schermata in cui può verificare lo stato di disponibilità della colonnina di ricarica e può decidere la durata ed il costo della ricarica stessa;
- infine il cliente deve inserire i dati della carta di credito o del conto PayPal da quale viene prelevata la somma per il pagamento della ricarica.
I consumi di energia elettrica legati all'erogazione del servizio di ricarica, così come i pagamenti da parte degli utenti finali del servizio, sarebbero in tal modo tutti tracciati da contabilizzatori e piattaforme di sistemi di pagamento digitali.
Essendosi l'istante in tal modo strutturato per la gestione del ciclo di fatturazione legato alla ricarica elettrica, lo stesso chiarisce come non si sia ancora attivato per la comunicazione telematica dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
Tutto ciò premesso, l'istante chiede se la descritta erogazione del servizio di ricarica debba o meno essere esonerata dall'obbligo automatico di emissione della fattura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 1, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA DELL'ISTANTE

In sintesi, l'istante ritiene che l'emissione della fattura in sede di presentazione del servizio di ricarica sia obbligatoria esclusivamente quando espressamente richiesta dal cliente finale, mentre in tutti gli altri casi, in considerazione delle intrinseche caratteristiche oggettive del servizio di ricarica ("erogazione di carburante per veicoli a mobilità elettrica mediante colonnine di ricarica posti in luoghi privati con accesso al pubblico"), dovrebbe valere l'esonero per questo tipo di adempimento ai sensi dell'articolo 22, comma 1, n. 4) del d.P.R. n. 633 del 1972 (prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico).
A tal riguardo, richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017) e dal Ministero delle finanze (risoluzione n. 119 del 12 luglio 1996) relativamente alla nozione di locale aperto al pubblico, dovendosi intendere per tale il locale in cui il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici), all'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il successivo comma 2 stabilisce, invece, che dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria "per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici".
Onde stabilire se il servizio di ricarica veicoli ad alimentazione elettrica descritto nell'interpello in esame possa ricondursi nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni e, come tale, ritenersi assoggettato agli adempimenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri ivi previsti, occorre preliminarmente verificare se le colonnine di ricarica utilizzate per l'erogazione del servizio possano considerarsi "distributori automatici" agli effetti della citata normativa.
Sul tema, giovano i chiarimenti che l'Agenzia ha fornito con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, la quale, anche in richiamo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 10280 del 30 giugno 2016, ha chiarito cosa sia un distributore automatico, ossia "un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
3. un erogatore di beni e/o servizi".
Nel citato documento di prassi si evidenzia ulteriormente come "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo provvedimento, ossia dotati di:
a. una o più "periferiche di pagamento";
b. un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c. un erogatore di prodotti o servizi;
d. una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.
Pertanto, dal 1° aprile 2017 - prosegue la risoluzione - tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite "distributori automatici" dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi".
Ciò premesso sul piano generale, con riferimento alle colonnine per l'erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, il servizio che, nella descrizione sopra fornita dall'istante, sembra integrare i requisiti tecnici di cui alle citate disposizioni, può, per ciò stesso, ricondursi alla nozione di "distributore automatico" di cui alla citata normativa e, come tale, ritenersi assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Si rammenta che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che "La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente". Ne consegue che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'obbligo di emissione della fattura ricorre, infine, nelle ipotesi in cui la colonnina per l'erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

[...]

IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente

 

Tags: veicoli elettrici

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