U.E. - Regolamento 23/03/2017 n. 2017/548 che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/548 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2017

che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce prescrizioni amministrative e tecniche riguardanti la costruzione, l'installazione, l'uso, la prova e il controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada.

(2) L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che, nel caso in cui un sigillo sia rimosso o rotto a fini di riparazione o modifica del veicolo, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta in cui siano riportate la data e l'ora in cui è stato infranto il sigillo e i motivi per i quali il sigillo è stato rimosso.

(3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che la Commissione deve elaborare un modulo per la giustificazione scritta.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti stradali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, compila, firma e timbra una giustificazione scritta contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento. La giustificazione scritta originale è conservata a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata della stessa rimane presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

ALLEGATO

Giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura di un sigillo del tachigrafo

1. Numero di immatricolazione del veicolo

2. Numero di identificazione del veicolo

3. Nome del conducente

4. Licenza comunitaria del trasportatore o del vettore (1)

5. Nome dell'officina

6. Indirizzo dell'officina

7. Numero di identificazione dell'officina

8. Nome dell'addetto responsabile della rimozione del sigillo

9. Numero del sigillo rimosso

10. Data e ora della rimozione del sigillo

11. Motivo/i della rimozione

12. Osservazioni

 

Luogo e data

Firma dell'addetto

Firma del conducente

 

(1)  Se del caso, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72) oppure in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

 

Tags: tachigrafo

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