C.d.S. - Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

Codice della strada

Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.[1]


[1] Articolo inserito dall'art. 3, c. 48, L. 15.07.2009, n. 94 con decorrenza dal 08.08.2009, modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 30.07.2010, poi così sostituito dall'art. 21 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

[2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.]

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.".

Tags: minori, art.219bis cds, art.219 cds, art.218 cds, art.216 cds, art.128 cds

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