C.d.S. - Art. 113 - Targhe delle macchine agricole

Codice della strada

Art. 113 - Targhe delle macchine agricole [1] [2]

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa [3] contenente i dati di immatricolazione [4].

2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima [5].

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, [6] 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,[7] stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

 


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Vedi circolare del Ministero dei trasporti prot. 2915/4310(6) - D.C. IV n. A086 del 16.9.1993.

[3] Le parole "di riconoscimento" sono state soppresse dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Il periodo "L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con targa ripetitrice della macchina agricola traente" è stato soppresso dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma così sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Parola aggiunta dall'art. 54 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 che, con l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 202 c.d.s., ha inserito le sanzioni dell'art. 113 comma 5 tra quelle per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Tags: macchine agricole, art.113 cds

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