C.d.S. - Art. 116 - Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Codice della strada

Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore  [1] [2]

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.[3] Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE,[4] si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:[5]

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario,[6] indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;[7]

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. [8]

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,[9] ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze. [10]

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 [11] o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. [12] A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente [13] patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.561 [14]. [15]

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro 

[16]; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. [17] Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. [18]

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. [19]

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.602[20].

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 308 ad art. 315 e appendice I.

[2] Articolo modificato dall'art. 57, comma 1, lett. da a) a g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dagli artt. 3, commi da 1 a 8 e 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dagli artt. 6, comma 1, lett. da a) a i) e 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, dall'art. 2, comma 1, lett. da 0a) a b-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall'art. 14, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall'art. 22-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 3, comma 49, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 17, comma 1, lett. da a) a c), L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

[3] Per abilitazioni professionali, nell'ambito di applicazione dell'art. 116 del c.d.s., s'intendono: carta di qualificazione del conducente (CQC); certificato di abilitazione professionale (CAP) (commi 8, 9 e 10 dell'art. 116 c.d.s. ): per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e in servizio di piazza con autovetture con conducente, di tipo KA e KB; certificato di formazione professionale (CFP ADR) (comma 12 dell'art. 116 c.d.s. ) per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose, attualmente richiesto per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell'accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione; certificato di idoneità per filoveicoli (comma 12 dell'art. 116 c.d.s.): abilitazioni specifiche rilasciate dall'USTIF del MIT su proposta dell'azienda da cui dipende il conducente, a seguito anche di accertamento dell'idoneità fisica e psicoattitudinale per la guida di veicolo vincolato ad impianto fisso.

[4] Parole così sostituite dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[5] La patente AM, di nuova istituzione a livello UE, era stata anticipata dall'Italia con la previsione del CIGC.

[6] L'art. 21 del D.Lgs. 16.1.2013 n. 2, se pur riferito all'art. 22 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, prevede che le parole: "codice comunitario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale".

[7] Con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente all'abilitazione necessaria per la guida dei trenini turistici, il decreto prevede che il conducente sia in possesso della patente di categoria: B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

[8] Con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente all'abilitazione necessaria per la guida dei trenini turistici, il decreto prevede che il conducente sia in possesso della patente di categoria: B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

[9] L'art. 21 del D.Lgs. 16.1.2013 n. 2, se pur riferito all'art. 22 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, prevede che le parole: "codice comunitario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "codice unionale".

[10] Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115.

[11] Parole aggiunte dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[12] Parole così sostituite dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[13] Parole aggiunte dall'art. 3 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[14] Importi esclusi dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[15] Per l'applicabilità del principio di responsabilità solidale, vedi circolare Ministero dell'interno 5.12.2000, prot. n. M/2413/17.

[16] A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 5.000 a euro 30.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

[17] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[18] Ai sensi degli artt. 1 e 5, lett. b), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, la pena dell'ammenda è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, ad eccezione dell'ipotesi di recidiva nel biennio.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[20] Importi esclusi dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tags: patente di guida, codici unionali, art.116 cds

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