In vigore dal 03/05/2018 i nuovi criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa

L'IVASS, con il provvedimento n. 72 del 16/04/2018, stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

Queste le novità:

  • ai casi di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, viene applicata la classe di CU 14; qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto, viene applicata la classe di CU 18;
  • ai veicoli già assicurati è assegnata la classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio;
  • sono stabiliti i criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata; per i soli contratti con forma tariffaria "a franchigia" e "a tariffa fissa", le imprese si adeguano alle relative disposizioni a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018;
  • le imprese assicuratrici prevedono una specifica tabella di corrispondenza per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa;
  • l'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce;
  • è stabilita la disciplina dei casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 CDS;
  • sono previste le classi di assegnazione in caso di contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati già stipulati con forma tariffaria "a franchigia";
  • se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", il medesimo è assegnato alla classe di CU 14;
  • per quanto previsto per le polizze di durata temporanea le imprese si adeguano a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Tags: assicurazione veicoli

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