M.I.T. - D.D. 01/06/2020 n. 183 - Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità - Estensione dispositivo "EnVES EVO MVD 1605"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
1° giugno 2020, prot. n. 183

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

Visto il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

Visto il decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15 - Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505";

Visto il decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione denominata "EnVES EVO MVD 1605", limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l'introduzione di un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione del precedente laser;

Visto il decreto dirigenziale n. 4020, in data 21 giugno 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1375 uscita di produzione e l'aggiornamento del manuale di installazione apparati che prevede ulteriori specifiche delle geometrie di installazione;

Vista la nota in data 13 dicembre 2019, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della versione mod. AXIS P1365MKII uscita di produzione, e l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati "EnVES EVO MVD 1605" che prevede le differenti specifiche tecniche;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda;

Considerato che la modifica apportata, così come dichiarato dalla società Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1605" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, di cui al decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente telecamera mod. AXIS P1365MKII.

2. Restano valide le prescrizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto di approvazione n. 1550 del 17 marzo 2017.

3. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n. 4670.

Articolo 2

Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1605", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n. 1550 del 17 marzo 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVD 1605", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2020

Il Direttore Generale: LANATI

Tags: omologazione accertamenti, omologazione autovelox

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