M.I.T. - Min. Interno - D.I. 30/12/2019 - Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
30 dicembre 2019
(G.U. n. 42 del 20.2.2020)

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 25 e 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, di modifica degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 25 della citata legge 29 luglio 2010, n. 120;

Considerato che l'approvazione del modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 è completamente indipendente dalla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Tenuto conto che l'uso dei dispositivi citati é già regolato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale" e dalla circolare Ministero dell'interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del presente decreto approvando il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, con successivo decreto, procedere alla definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta

Art. 1
Modello di relazione e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La relazione deve contenere:

a) informazioni generali;

b) l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, ed all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 208, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, del medesimo decreto legislativo;

3. La struttura e le informazioni di dettaglio di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nel modello di relazione di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Sono tenuti ad inviare la relazione gli enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La relazione deve essere trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno ed è riferita ai proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, evidenziando l'ammontare complessivo incassato derivante dai proventi spettanti ai sensi degli articoli 208, comma 1 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:

a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;

b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;

c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.

6. In sede di prima applicazione della procedura, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 15 e 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, gli enti locali comunicheranno i dati di cui al comma 2, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.

Art. 2
Modalità di trasmissione in via informatica della relazione

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione di cui all'art. 1 consiste nella compilazione del modello riportato nell'allegato A al presente decreto da trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - con apposita procedura che prevede l'inserimento dei dati richiesti in campi conformi alle informazioni riportate nell'allegato A. La certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con la sottoscrizione dell'allegato A.

2. Gli enti locali sono tenuti ad adempiere a tale obbligo seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città.

3. I dati all'interno della piattaforma saranno resi accessibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale.
4. In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.

Art. 3
Forme associative di Enti locali e procedimenti di fusione

1. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di polizia locale venga esercitato tramite convenzione tra più comuni, il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi secondo le modalità di cui all'art. 2.

2. La relazione degli enti oggetto di procedimenti di fusione è presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente estinto.

Art. 4
Attività di monitoraggio

1. Nel caso in cui, dai dati e dalle informazioni contenute nella piattaforma di cui all'art. 2, le relazioni non risultino inviate o siano presentate in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12-ter dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvederà alla segnalazione all'ente locale interessato richiedendo la trasmissione dei dati insieme a chiarimenti circa i mancati adempimenti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta segnalazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno provvederà alla segnalazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142. I suddetti Ministeri, di comune accordo, potranno condurre controlli a campione sui dati trasmessi e sull'utilizzo dei proventi di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, presso le sedi degli enti locali.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. A partire dall'anno 2020, il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia predisporranno una Convenzione-tipo.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 1, foglio n. 296


Allegato A

Tags: art.142 cds, destinazione proventi, riparto proventi

Stampa