M.I.T. - D.D. 19/02/2020 n. 4 - Registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
19 febbraio 2020, prot. n. 4

Specifiche tecniche, modalità di accesso e registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 10-bis comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso e di funzionamento del predetto registro;

Decreta:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente decreto definisce le specifiche tecniche e disciplina le modalità di accesso e di registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito "il registro", istituito presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 10-bis, co. 3, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Articolo 2 - Contenuti del Registro

1. Il registro contiene i seguenti dati:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa esercente i servizi di taxi e noleggio con conducente;
b) estremi e data di rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: "autorizzazione";
c) Comune rilasciante l'autorizzazione;
d) estremi e data di rilascio della licenza per il servizio di taxi mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: "licenza";
e) Comune rilasciante la licenza;
f) data del trasferimento dell'autorizzazione o della licenza;
g) data del conferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21, a consorzi o cooperative dal titolare di autorizzazione o di licenza;
h) data del ri-trasferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, da consorzi o cooperative al titolare di autorizzazione o di licenza;
i) targa e telaio dell'autovettura o della motocarrozzetta immatricolata in base all'autorizzazione o alla licenza rilasciata all'impresa;
l) uso in base al quale è immatricolata l'autovettura o la motocarrozzetta;
m) numero dei posti incluso il conducente;
n) denominazione commerciale del veicolo;
o) codice di identificazione del natante adibito al trasporto di persone in base a licenza o autorizzazione;
p) Autorità presso cui è tenuto il codice identificativo del natante;
q) tipologia e stazza lorda (tnl) del natante;
r) numero massimo di persone trasportabili dal natante incluso l'equipaggio.
2. L'impresa di cui alla lettera a) del comma 1 è l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. L'impresa di cui alla lettera a) del comma 1 coincide col soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è proprietario od ha in disponibilità l'autovettura o la motocarrozzetta avente il telaio di cui alla lettera i) del medesimo comma 1 ovvero è armatore o proprietario del natante identificato con il codice di cui alla lettera o) del comma 1.

Articolo 3 - Accesso al Registro

1. Al registro hanno facoltà di accesso:
a) gli agenti di cui all'art. 12, D.lgs. 30.4.1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti a ciascuna di esse riferibili;
c) il pubblico, unicamente per la consultazione dei dati di cui alle lettere: a), c), e), I), m), n), p), q) e r) dell'art. 2, comma 1;
d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo registro;
e) il Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del registro.

Articolo 4 - Compiti degli Uffici di Motorizzazione Civile

1. In sede di prima immatricolazione o di aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, l'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l'impresa intestataria non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda contestualmente prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa intestataria sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
2. L'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l'impresa titolare di licenza o di autorizzazione per svolgere i servizi mediante natante non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa impresa sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
3. L'inserimento o l'aggiornamento dei dati presenti nel registro avviene a cura dell'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche quando, nella domanda di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'impresa dichiara che l'autorizzazione o la licenza è stata trasferita, conferita o ritrasferita, rispettivamente ai sensi degli articoli 9 e 7, commi 2 e 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Dal momento in cui saranno operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un'autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, a seguito della domanda prodotta contestualmente alla dichiarazione dell'avente causa prevista dalle stesse, l'Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna i dati presenti nel registro o iscrive in quest'ultimo l'avente causa, a seconda che lo stesso sia rispettivamente presente o meno nel registro.
5. All'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è consentito procedere all'immatricolazione o all'aggiornamento o all'emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzetta adibita al servizio di taxi o di noleggio con conducente, qualora il richiedente tale operazione non risulti presente nel registro.

Articolo 5 - Obblighi delle imprese

1. L'impresa titolare di un'autorizzazione o di una licenza, che effettua i servizi mediante motocarrozzetta o autovettura, produce all'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti una domanda di iscrizione al registro o di aggiornamento dei propri dati già presenti nel medesimo registro, specificando se tale titolarità sia dovuta a procedura concorsuale del Comune, trasferimento, ri-trasferimento o conferimento da parte di altra impresa, contestualmente alla domanda di immatricolazione, aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione. Medesima domanda è prodotta da un'impresa titolare di autorizzazione o di licenza che effettua i servizi mediante natante.
2. Le imprese già rientranti, prima del 2 marzo 2020, nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, presentano domanda di iscrizione al registro presso un qualunque Ufficio di motorizzazione civile entro il 2 marzo 2021.
3. Per iscriversi al registro, ciascuna impresa ed intestataria della carta di circolazione di una motocarrozzetta o di un'autovettura prima del 2 marzo 2020, accede al portale del trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, secondo le modalità tecniche specificate con successiva circolare del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, verifica se siano corretti e completi i propri dati di cui all'articolo 2, comma 1, già presenti negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, se del caso, ne indica quelli mancanti o da rettificare.
4. Dal momento in cui sono operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione Dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un'autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, l'impresa contestualmente alla dichiarazione prevista dalle stesse produce una domanda all'Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini, a seconda se già presente o meno nel registro, dell'aggiornamento o dell'iscrizione al registro.
5. L'impresa che riceve per trasferimento, ri-trasferimento o conferimento un'autorizzazione od una licenza ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato la medesima, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento che ne garantisce la provenienza.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, il registro di cui all'articolo 1 è pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Capo Dipartimento: DE MATTEO

Vedi anche M.I.T. - D.D. 20/02/2020 n. 86

Tags: taxi, noleggio con conducente

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