DPR 495/92 - Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. (358)

1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice. (359)

2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nellalegge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.


(358) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

(359) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.57 cds

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