DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-3

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-3

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE

3.1. Targhe.

All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato.

3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe.

3.2.1. Definizione del tipo.

Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito da:

a) denominazione commerciale;

b) materiale;

c) colore;

d) caratteristiche tecniche.

3.2.2. Domanda.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità, allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:

a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformità delle pellicole fornite;

b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneità non sia il fabbricante della pellicola);

c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole.

In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.;

d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.

3.2.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5.

I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.

3.2.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4.

Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento di idoneità.

Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

3.3. Validità del riconoscimento di idoneità.

Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento:

a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;

b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III. 5.

3.4. Conformità della produzione.

3.4.1. Facoltà di prelievo.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.

3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione.

Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto.

3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.

3.5.1. Conferma quinquennale.

La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtù del punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni in cinque anni.

3.5.2. Domanda.

La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneità non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di idoneità precedentemente ottenuto.

3.5.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.

3.5.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato inoltrerà le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.

Tags: reg cds - app titolo 3, dpr 495/1992, art.101 cds, art.100 cds

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