C.d.S. - Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Codice della strada

Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide [1]

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.[2] [3]

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche art. 381 regolamento c.d.s. e relativi allegati, come modificati dal DPR 30.7.2012 n. 151.

[2] Con l'art. 33, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001) è stata prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio del contrassegno.

[3] Per il contenuto del contrassegno vedi D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il cui art. 74 come modificato dall'art. 58 della legge 29.7.2010 n. 120 prevede che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.

Tags: cds, art.188 cds

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