Responsabilità dell'ente proprietario della strada e dell'appaltatore

Responsabilità per cose in custodia – art 2051 c.c. – presunzione – responsabilità dell’ente proprietario di una strada – cantiere di lavori – strada aperta alla circolazione – responsabilità del appaltatore - sussistono


Ai sensi dell'art. 2051 codice civile, che prevede la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri provocati dai pericoli connessi alla struttura della strada stessa. Nel caso poi di esistenza di un cantiere di lavori su strada aperta alla circolazione, la responsabilità ex 2051 grava sia sull’ente titolare della strada che sull’appaltatore dei lavori.

Cass. civ. sez. VI - Ord. 24/10/2018 n. 26966

 

Tags: art.2051 cc, cantieri stradali

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